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Gli ultimi aggiornamenti in materia di lavoro apportati dalla Finanziaria 2010.
NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO, AGGIORNAMENTI A FEBBRAIO 2010
• INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori, a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività, è concesso dall’Inps un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
- abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale;
- abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione.
In questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. a fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alla condizione di regolarità contributiva. L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 Aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009. n caso di assunzione a tempo determinato, al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente. L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.
La misura dell’incentivo è pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84%. L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Il datore di lavoro, dopo aver inoltrato la comunicazione di assunzione al centro inoltrerà per il riconoscimento di tale sgravio, una dichiarazione all’Inps contenente:
- il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo;
- il codice di comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione
- l’attestazione che:
- l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente
- tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi
è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono
rapporti di collegamento o controllo;
- l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale,
ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la
quale sono stati richiesti – ovvero ottenuti – il trattamento
straordinario di integrazione salariale; ovverosia ha in atto le
suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle
dei lavoratori per cui si richiede l’intervento;
- l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione ha licenziato per riduzione di personale lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’intervento.
La dichiarazione di responsabilità dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it utilizzando la nuova procedura denominata “DiResco”.
Con il messaggio 1715/2010 l’Inps ha annunciato che saranno ammesse solo le dichiarazioni online per la richiesta del bonus riconosciuto alle imprese che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.
• MANCATO RISPETTO DI ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI NEL SETTORE EDILE: DISCIPLINA CONTRIBUTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E ATTIVITA’ DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DI AZIENDE EDILI CHE UTILIZZANO CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
La circolare n. 6 del 2010, precisa che la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale previsto dal CCNL di categoria, costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.
Più in particolare nel CCNL EDILE INDUSTRIA del 18/06/2008 le parti hanno stabilito che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Dalla formulazione della norma si evince che nella stessa devono essere ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purchè a tempo indeterminato.
La stessa norma contrattuale dispone inoltre: “..resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa”.
Si precisa al riguardo che il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati.
In violazione della norma contrattuale, l’INPS, dietro accertamento ispettivo, applicherà l’istituto dalla contribuzione virtuale , come se il rapporto non fosse a tempo parziale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data della citata violazione.
• ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI – ISTRUZIONI INPS
L’INPS con circolare 11 dicembre 2009, n. 124, fornisce nuove indicazioni, rese necessarie dall’istituzione del libro unico del lavoro, per la gestione delle richieste di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi e dell’estensione dei precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.
E’ venuta meno per effetto del nuovo quadro normativo, la possibilità per la Direzione provinciale del lavoro di continuare a concedere i suddetti provvedimenti di accentramento, a decorrere dal 1° Gennaio 2009 ed è ora l’Inps, in considerazione anche di quanto disposto dal Ministero del Lavoro a provvedere direttamente al rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro.
Le istanze presentate dai datori di lavoro che operano con il sistema DM dovranno essere inoltrate all’Area Lavoratori dipendenti – obbligo assicurativo – Imponibile contributivo.
La posizione contributiva accentratrice, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all’assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica con:
- la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
- la sede amministrativa, intesa come sede non coincidente con quella
legale, nella quale si svolgono le medesime attività individuate al
punto precedente;
- la sede operativa che possa identificarsi come il centro di maggiore
interesse (può farsi riferimento, ad esempio ai risultati economici
conseguiti o alla mission aziendale).
La posizione contributiva accentratrice è, generalmente, contraddistinta, per le aziende che operano con il sistema DM, dalla matricola aziendale e, per le aziende agricole, dal codice azienda, composto da codice Istat provincia, codice Istat comune, progressivo e codice fiscale.
Per le aziende che operano con il sistema DM è possibile l’apertura di ulteriori posizioni aziendali rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari caratteristiche contributive.
Per unità locale l’Inps intende l’impianto operativo e/o amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale nella quale l’azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di servizi.
La stessa unità locale deve essere dotata di autonomia di gestione e di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una fase intermedia (es. filiale, succursale, stabilimento, laboratorio, officina, deposito, magazzino, negozio).
Non sono invece, da ricomprendersi nella definizione di unità locale i c.d. cantieri temporanei di lavoro (per esempio cantieri edili di breve durata o attività di installazione impianti).
La richiesta di accentramento ha come presupposto che le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate (corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti) o da assegnare (in relazione all’espansione dell’attività aziendale ed in ossequio ai principi di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell’Inps presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:
- siano identificate dal medesimo codice fiscale
- presentino identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali
Al riguardo l’Inps sottolinea che tutti i datori di lavoro, destinatari o meno di un provvedimento di accentramento, sono obbligati a comunicare, con riferimento all’attività esercitata, eventuali variazioni della predetta attività, per effetto delle quali possa derivare o una diversa classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali ovvero differenti obblighi contributivi.
Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti nella stessa o nelle diverse unità aziendali, attività di settori diversi, si potrà comunque richiedere l’accentramento degli adempimenti contributivi, ottenendo distinti provvedimenti di autorizzazione riferiti ai diversi settori assegnati.
Ai fini della procedura di accentramento, l’Inps nelle more del completamento della procedura web, ha predisposto due nuovi modelli rinvenibili nella sezione “Modulistica” presente nella home page del sito internet dell’Istituto ed identificati con le sigle SC46 ed SC47.
I predetti moduli prevedono l’indicazione di un massimo di 5 unità locali per la richiesta. Qualora nell’ambito della stessa richiesta si dovesse presentare la necessità di comunicare un numero maggiore di unità locali da accentrare sono stati realizzati due ulteriori modelli SC48 e SC49.
• ISTANZA DI EMERSIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Il Ministero del lavoro con la nota del 30 novembre 2009, n. 18369 precisa che la mera presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro irregolari non ha alcun effetto preclusivo o estintivo sulla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Ministero ricorda che il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti percento) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, così come nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
• INAIL: DIFFIDA PER MANCATA DENUNCIA DI ESERCIZIO O DI VARIAZIONE (ISTRUZIONI OPERATIVE DEL 23 DICEMBRE 2009)
L’Inail illustra le modalità operative circa l’applicazione dell’art. 16 del Dpr. 1124/1965 precisando che l’omessa denuncia di esercizio/variazione darà luogo all’atto di diffida da parte dell’istituto al datore di lavoro a provvedere all’adempimento dell’invio della denuncia assegnandogli un termine di dieci giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Inail è autorizzato ad emettere il certificato di assicurazione o di variazione.
In tale intervallo, l’interessato ha la possibilità di presentare ricorso avverso l’atto di diffida Inail, in prima istanza, alla Direzione provinciale del lavoro, e in seconda, al Ministero del Lavoro. Ed è proprio tale passaggio (l’emissione della diffida prima del certificato di assicurazione o di variazione) che veniva saltato dalla procedura finora in vigore e che dal 1 Gennaio 2010, come richiesto anche dal Ministero del lavoro con nota del 7 aprile 2009, sarà pienamente rispettato.
• PERCENTUALIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTA
La finanziaria 2010 (art. 2 comma 155) demanda ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale la possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio.
La possibilità del cosiddetto sottoinquadramento, viene ora espressamente affiancato dall’aspetto retributivo con l’applicazione di un sistema di gradualità e quindi di percentualizzazione della retribuzione.
Si apre quindi la possibilità di cumulare, diversamente da quanto in precedenza comunicato dal Ministero del lavoro, il trattamento di percentualizzazione con quello del sottoinquadramento (nel senso che l’apprendista potrà ricevere nel corso dell’apprendistato, una retribuzione inferiore in percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento) a patto che il livello di sottoinquadramento sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.
• REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO DEI CITTADINI DELLA ROMANIA E DELLA BULGARIA
Il Ministero del Lavoro rende noto che l’Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2010 in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.
Pertanto si confermano le deroghe a tale regime per i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla poltrona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale ed altamente qualificato; casi previsti dal T.U. sull’immigrazione e lavoro stagionale.
Per i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori bulgari e rumeni avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione – mediante spedizione postale (raccomandata A/R) – utilizzando apposita modulistica (mod.sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata descritta nelle circolari congiunte del Ministero dell’Interno – Ministero della Solidarietà sociale n. 2 del 28 dicembre 2006 n. 3 del 3 gennaio 2007, n. 1 del 4 Gennaio 2008, e n. 1 del 14 Gennaio 2009.
• MINISTERO DEL LAVORO – INCENTIVO PER I FRUITORI DI AMMORTIZZATORI ORDINARI ED IN DEROGA, PER L’AVVIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Il Ministero del Lavoro ha indicato le modalità di fruizione per gli incentivi in caso di avvio di attività imprenditoriale (o avvio di un’attività di lavoro autonomo o microimpresa o associazione in cooperativa) da parte di soggetti fruitori di ammortizzatori sociali ordinari (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o contratti di solidarietà) e in deroga, o soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 comma 1 decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009.
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate non ancora percepite.
I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà devono presentare all’Inps, entro i termini di fruizione del trattamento, domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dall’Istituto medesimo.
L’inps una volta effettuati gli accertamenti in merito alla documentazione presentata, eroga il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.
L’erogazione del restante 75% è effettuata dall’Inps a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività imprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa.
La sede Inps, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.
A seguito di tale comunicazione il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla presente comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede Inps competente.
Il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro.
• CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ LIMITI RIDUZIONE DI ORARIO
Il Ministero del Lavoro, riprendendo il concetto che aveva stabilito l’idoneità del contratto di solidarietà qualora la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, precisa che tale percentuale è riferita alla media di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti.
Dall’applicazione di tale modalità consegue che alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale ed altri con una riduzione inferiore.
• IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE, MOBILITA’ DISOCCUPAZIONE ED IMPORTO DELL’ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI ANNO 2010
Con circolare n. 18 del 05/02/2010 l’Inps comunica i massimali di integrazione salariale per l’anno 2010.
Per quanto riguarda la Cassa integrazione i massimali al netto del contributo del 5,84% sono i seguenti: 840,81 per redditi inferiori o uguali ad euro 1.931,86, 1.010,57 per redditi superiori ad euro 1.931,86.
Per il settore edile gli importi massimali netti ammontano rispettivamente ad euro 1.008,57 per redditi inferiori o uguali ad euro 1.931,86 e 1.212,69 per redditi superiori ad euro 1.931,86.
Per la disoccupazione edile l’importo massimale al netto della riduzione del 5,84% e fissato in euro 549,74.
Gli importi massimali per la disoccupazione non agricola con requisiti normali ammonta ad euro 892,96 e ad euro 1.073,25.
L’importo mensile per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili per l’anno 2010 è di euro 533,12.
• NUOVI CRITERI PER IL GODIMENTO DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
per l’anno 2010, nel periodo necessario per il godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (cinquantadue settimane lavorative nell’ultimo biennio), vanno computati anche i periodi di lavoro prestati come collaborazioni continuative, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane, e per i quali i versamenti sono stati effettuati alla gestione separata dell’Inps.
• INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI
per il solo 2010, viene corrisposto un determinato incentivo a chi, in trattamento integrativo non derivante da sospensioni dal lavoro (disoccupato e non cassaintegrato), sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni: se ricorrono queste due condizioni ed il soggetto accetta un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto alle mansioni di provenienza, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del pensionamento di vecchiaia. In ogni caso, la valenza della norma è fino al 31 dicembre 2010.
La contribuzione integrativa è la risultante della differenza tra il contributo accreditato per le mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio relativo al nuovo datore di lavoro.
• INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEGLI OVER 50
chi assume i soggetti beneficiari dello status di disoccupazione e che hanno più di cinquanta anni godrà, per il solo 2010 e sempre in via sperimentale, di un incentivo che si sostanzia in un abbattimento dei contributi a proprio carico: tale beneficio è quello previsto dalla legge 223/91 (assunzione a tempo determinato per 12 mesi o tempo indeterminato).
In pratica il datore di lavoro paga il 10% del contributo a proprio carico.
• PROROGA DI UNA SERIE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 2/2009
sono prorogati fino al 31 dicembre 2010, alcuni commi dell’art. 19 della legge 2/2009 e, precisamente:
- comma 10 – bis: ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità licenziati o il cui rapporto sia cessato (disposizione aggiunta dal nuovo testo che apre anche ai lavoratori dimissionari), può essere erogato un trattamento equivalente all’indennità di mobilità (80%), nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
- comma 11: viene prorogata la disposizione in base alla quale i trattamenti di CIGS e mobilità sono estesi alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi i “tour operator” con oltre cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con un organico superiore alle 15 unità. Nel computo complessivo i dipendenti a tempo parziale vanno calcolati pro-quota.
- comma 13: viene prorogata l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che presentano un organico inferiore ai quindici dipendenti;
- comma 14: vengono prorogate le disposizioni che consentono l’applicazione della normativa sui contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche alle imprese sotto dimensionate alle quindici unità, come si evince dalla frase introdotta con la legge n. 102/2009, laddove viene specificato “al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo”. Ovviamente c’è la proroga a tutto il 2010 dei contratti di solidarietà ex. Legge n. 236/1993, per i quali annualmente (e per il 2010 le somme a disposizione presentano lo stesso importo del 2009) sono tratti gli specifici strumenti finanziari del Fondo per l’Occupazione;
- comma 15: vengono rifinanziate le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività.
• INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
l’indennità, già prevista per l’anno 2009, è prorogata a tutto il 2010, alle stesse condizioni operative previste al comma 12 dell’art. 19 della legge 2/2009, con un impegno di spesa pari a 15 milioni di euro.
• INDENNITA’ RELATIVA AI LAVORATORI A PROGETTO
viene aumentata l’indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ex art. 61, comma 1, del D.L.vo n. 276/03, iscritti in via esclusiva, alla gestione separata dell’Inps. Ora, l’indennità, susseguente, alla perdita del lavoro, liquidata in un’unica soluzione, è pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente e, in ogni caso, non può essere superiore a 4.000 euro.
Condizioni di accesso per il godimento dell’indennità sono le seguenti:
- attività svolta in regime di monocommittenza; si tratta di un requisito fondamentale;
- reddito lordo percepito nell’anno precedente, per tale attività, riferibile ad una forbice compresa tra i 20.000 e i 5.000 euro;
- accredito presso la gestione separata Inps, relativo all’anno di riferimento, di almeno una mensilità;
- assenza di qualsivoglia contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito di almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata, riferito all’anno precedente.
• AMPLIAMENTO DEL LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO
importanti novità in materia di lavoro accessorio sono state introdotte dalla finanziaria 2010. In particolare:
- i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti sono sempre possibili anche se il committente è un Ente Locale (Provincia, Regione, Comune, Comunità Montana)
- giovani under 25: con le modifiche introdotte i giovani iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5.000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo compreso gli Enti Locali, le Scuole e l’Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, nei week-end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì), durante i periodi di vacanza estiva (1° Giugno – 30 Settembre), nel periodo natalizio (1° dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua), mentre coloro che sono iscritti all’Università ed hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno. Quest’ultima novità appare molto importante, atteso che ai giovani studenti universitari è consentito di operare, sostanzialmente, durante un arco temporale di 365 giornate ed in tutti i settori.
- La terza novità riguarda le imprese familiari che, peraltro, hanno un limite fissato a 10.000 euro l’anno ma la contribuzione per le prestazioni occasionali è quella del lavoro dipendente: ora la disposizione si applica a tutte le imprese familiari essendo scomparso il riferimento “al commercio, turismo ed ai servizi”.
- I lavoratori pensionati possono svolgere attività in tutti i settori produttivi ed anche in favore degli Enti locali.
- E’ possibile svolgere lavoro occasionale anche nel settore del maneggio cavalli e scuderie.
- Il lavoro accessorio è esteso senza limiti di età e di settore produttivo, anche ai lavoratori a tempo parziale, determinato od indeterminato, orizzontale, verticale o misto, a patto che le prestazioni non avvengano presso lo stesso datore di lavoro.
• INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
nell’intento di favorire ulteriormente la ricollocazione del personale espulso dai processi produttivi, il Legislatore ha ipotizzato, in via sperimentale e soltanto per l’anno 2010 e nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo finalizzato a favorire le assunzioni.
Tale incentivo si rivolge ai datori di lavoro del settore industriale (che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti) che nei dodici mesi precedenti non abbiano proceduto a riduzioni di personale con la stessa qualifica posseduta dai lavoratori che intendono assumere e al contempo, non hanno in corso sospensioni dal lavoro ex. art. 1 della legge 223/91 (ossia un trattamento di integrazione salariale straordinario).
Nel calcolo dei dipendenti rientrano anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli assunti con contratto di inserimento (se si sostiene l’analogia con i vecchi contratti di formazione e lavoro allora compresi), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti contano in proporzione all’orario svolto.
I rapporti di lavoro che vanno a costituirsi debbono essere a tempo pieno ed indeterminato e debbono riguardare i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dell’indennità di disoccupazione edile prevista dall’art. 9 della legge 427/75.
L’incentivo che è a domanda, e che non è di immediata operatività, atteso che la stessa è rinviata all’emanazione di un decreto “concertato” tra il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia, viene concesso dall’Inps attraverso i conguagli contributivi e consiste nel numero delle mensilità di sostegno non ancora erogate, detratta la contribuzione figurativa.
• DETASSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITA’
viene prorogata a tutto il 2010 l’operatività della disposizione, contenuta negli articoli 4 e 5 della legge 2/2009, con la quale il salario di rendimento e di produttività, nel settore privato, per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro (anno 2009) e per un massimo corrisposto di 6.000 euro, è tassato al 10%.
Vi rientrano i premi di rendimento, la flessibilità oraria, le maggiorazioni corrisposte per gli orari a ciclo continuo o per la c.d. “banca delle ore”, le indennità di turno o reperibilità, i premi corrisposti “una tantum” purchè legati alla produttività ed alla redditività dell’azienda.
Dalla produttività vengono esclusi i c.d. “superminimi individuali”, riconosciuti in misura fissa che sono entrati “nel patrimonio del lavoratore”.
• REINTRODUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E MODIFICHE ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
viene reintrodotto lo “staff leasing” ossia la somministrazione a tempo indeterminato ampliandone l’ambito di applicazione.
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