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Un elenco delle novità più rilevanti in materia fiscale e di lavoro.
NOVITA' IN MATERIA FISCALE
- Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: è possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa entro il 31/10/2010 mediante redazione di una perizia giurata pagando un’imposta sostitutiva del 4%.
- Proroga per il 2010 dell’imposta sostitutiva del 10% per i premi di produttività: i premi di produttività, per un importo massimo di € 6.000, saranno tassati con aliquota del 10% per i dipendenti del settore privato con reddito lavoro dipendente 2009 inferiore a € 35.000.
- Recupero patrimonio edilizio: proroga al 2012 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36% da dividere in 10 anni). Stabilita in modo definitivo l’aliquota Iva agevolata del 10% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- Detrazione 55% risparmio energetico: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2010 per i lavori iniziati nel 2009 e che proseguono nel 2010.
- Bonus per gli aumenti di capitale: è prevista una detassazione del reddito corrispondente al 3% degli incrementi di capitale perfezionati dal 5/8/2009 al 5/2/2010 per l’anno in cui è eseguito l’aumento di capitale e per i 4 anni successivi.
NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO
• NUOVI CRITERI PER IL GODIMENTO DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
per l’anno 2010, nel periodo necessario per il godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (cinquantadue settimane lavorative nell’ultimo biennio), vanno computati anche i periodi di lavoro prestati come collaborazioni continuative, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane, e per i quali i versamenti sono stati effettuati alla gestione separata dell’Inps.
• INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI
per il solo 2010, viene corrisposto un determinato incentivo a chi, in trattamento integrativo non derivante da sospensioni dal lavoro (disoccupato e non cassaintegrato), sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni: se ricorrono queste due condizioni ed il soggetto accetta un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto alle mansioni di provenienza, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del pensionamento di vecchiaia. In ogni caso, la valenza della norma è fino al 31 dicembre 2010.
La contribuzione integrativa è la risultante della differenza tra il contributo accreditato per le mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio relativo al nuovo datore di lavoro.
• INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEGLI OVER 50
chi assume i soggetti beneficiari dello status di disoccupazione e che hanno più di cinquanta anni godrà, per il solo 2010 e sempre in via sperimentale, di un incentivo che si sostanzia in un abbattimento dei contributi a proprio carico: tale beneficio è quello previsto dalla legge 223/91 (assunzione a tempo determinato per 12 mesi o tempo indeterminato).
In pratica il datore di lavoro paga il 10% del contributo a proprio carico.
• PROROGA DI UNA SERIE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 2/2009
sono prorogati fino al 31 dicembre 2010, alcuni commi dell’art. 19 della legge 2/2009 e, precisamente:
- comma 10 – bis: ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità licenziati o il cui rapporto sia cessato (disposizione aggiunta dal nuovo testo che apre anche ai lavoratori dimissionari), può essere erogato un trattamento equivalente all’indennità di mobilità (80%), nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
- comma 11: viene prorogata la disposizione in base alla quale i trattamenti di CIGS e mobilità sono estesi alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi i “tour operator” con oltre cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con un organico superiore alle 15 unità. Nel computo complessivo i dipendenti a tempo parziale vanno calcolati pro-quota.
- comma 13: viene prorogata l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che presentano un organico inferiore ai quindici dipendenti;
- comma 14: vengono prorogate le disposizioni che consentono l’applicazione della normativa sui contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche alle imprese sotto dimensionate alle quindici unità, come si evince dalla frase introdotta con la legge n. 102/2009, laddove viene specificato “al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo”. Ovviamente c’è la proroga a tutto il 2010 dei contratti di solidarietà ex. Legge n. 236/1993, per i quali annualmente (e per il 2010 le somme a disposizione presentano lo stesso importo del 2009) sono tratti gli specifici strumenti finanziari del Fondo per l’Occupazione;
- comma 15: vengono rifinanziate le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività.
• INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
l’indennità, già prevista per l’anno 2009, è prorogata a tutto il 2010, alle stesse condizioni operative previste al comma 12 dell’art. 19 della legge 2/2009, con un impegno di spesa pari a 15 milioni di euro.
• INDENNITA’ RELATIVA AI LAVORATORI A PROGETTO
viene aumentata l’indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ex art. 61, comma 1, del D.L.vo n. 276/03, iscritti in via esclusiva, alla gestione separata dell’Inps. Ora, l’indennità, susseguente, alla perdita del lavoro, liquidata in un’unica soluzione, è pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente e, in ogni caso, non può essere superiore a 4.000 euro.
Condizioni di accesso per il godimento dell’indennità sono le seguenti:
- attività svolta in regime di monocommittenza; si tratta di un requisito fondamentale;
- reddito lordo percepito nell’anno precedente, per tale attività, riferibile ad una forbice compresa tra i 20.000 e i 5.000 euro;
- accredito presso la gestione separata Inps, relativo all’anno di riferimento, di almeno una mensilità;
- assenza di qualsivoglia contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito di almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata, riferito all’anno precedente.
• AMPLIAMENTO DEL LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO
importanti novità in materia di lavoro accessorio sono state introdotte dalla finanziaria 2010. In particolare:
- i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti sono sempre possibili anche se il committente è un Ente Locale (Provincia, Regione, Comune, Comunità Montana)
- giovani under 25: con le modifiche introdotte i giovani iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5.000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo compreso gli Enti Locali, le Scuole e l’Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, nei week-end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì), durante i periodi di vacanza estiva (1° Giugno – 30 Settembre), nel periodo natalizio (1° dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua), mentre coloro che sono iscritti all’Università ed hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno. Quest’ultima novità appare molto importante, atteso che ai giovani studenti universitari è consentito di operare, sostanzialmente, durante un arco temporale di 365 giornate ed in tutti i settori.
- La terza novità riguarda le imprese familiari che, peraltro, hanno un limite fissato a 10.000 euro l’anno ma la contribuzione per le prestazioni occasionali è quella del lavoro dipendente: ora la disposizione si applica a tutte le imprese familiari essendo scomparso il riferimento “al commercio, turismo ed ai servizi”.
- I lavoratori pensionati possono svolgere attività in tutti i settori produttivi ed anche in favore degli Enti locali.
- E’ possibile svolgere lavoro occasionale anche nel settore del maneggio cavalli e scuderie.
- Il lavoro accessorio è esteso senza limiti di età e di settore produttivo, anche ai lavoratori a tempo parziale, determinato od indeterminato, orizzontale, verticale o misto, a patto che le prestazioni non avvengano presso lo stesso datore di lavoro.
• INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
nell’intento di favorire ulteriormente la ricollocazione del personale espulso dai processi produttivi, il Legislatore ha ipotizzato, in via sperimentale e soltanto per l’anno 2010 e nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo finalizzato a favorire le assunzioni.
Tale incentivo si rivolge ai datori di lavoro del settore industriale (che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti) che nei dodici mesi precedenti non abbiano proceduto a riduzioni di personale con la stessa qualifica posseduta dai lavoratori che intendono assumere e al contempo, non hanno in corso sospensioni dal lavoro ex. art. 1 della legge 223/91 (ossia un trattamento di integrazione salariale straordinario).
Nel calcolo dei dipendenti rientrano anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli assunti con contratto di inserimento (se si sostiene l’analogia con i vecchi contratti di formazione e lavoro allora compresi), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti contano in proporzione all’orario svolto.
I rapporti di lavoro che vanno a costituirsi debbono essere a tempo pieno ed indeterminato e debbono riguardare i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dell’indennità di disoccupazione edile prevista dall’art. 9 della legge 427/75.
L’incentivo che è a domanda, e che non è di immediata operatività, atteso che la stessa è rinviata all’emanazione di un decreto “concertato” tra il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia, viene concesso dall’Inps attraverso i conguagli contributivi e consiste nel numero delle mensilità di sostegno non ancora erogate, detratta la contribuzione figurativa.
• DETASSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITA’
viene prorogata a tutto il 2010 l’operatività della disposizione, contenuta negli articoli 4 e 5 della legge 2/2009, con la quale il salario di rendimento e di produttività, nel settore privato, per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro (anno 2009) e per un massimo corrisposto di 6.000 euro, è tassato al 10%.
Vi rientrano i premi di rendimento, la flessibilità oraria, le maggiorazioni corrisposte per gli orari a ciclo continuo o per la c.d. “banca delle ore”, le indennità di turno o reperibilità, i premi corrisposti “una tantum” purchè legati alla produttività ed alla redditività dell’azienda.
Dalla produttività vengono esclusi i c.d. “superminimi individuali”, riconosciuti in misura fissa che sono entrati “nel patrimonio del lavoratore”.
• REINTRODUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E MODIFICHE ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
viene reintrodotto lo “staff leasing” ossia la somministrazione a tempo indeterminato ampliandone l’ambito di applicazione.
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