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Dal 01/01/2010 sono stati introdotti nuovi adempimenti per l’utilizzo del credito IVA annuale o infrannuale in compensazione.
Si possono verificare 3 situazioni:
- Per le compensazioni inferiori a € 10.000 non è previsto alcun adempimento e le compensazioni e i pagamenti potranno essere eseguiti come in passato;
- Per le compensazioni superiori a € 10.000 ma inferiori a € 15.000 è necessario preventivamente presentare la dichiarazione IVA da cui emerge il credito;
- Per le compensazioni superiori a € 15.000, oltre alla presentazione della dichiarazione IVA scatta un obbligo aggiuntivo: la dichiarazione IVA deve riportare il visto di conformità di un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF delle associazioni di imprenditori), cioè l’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione.
Nei casi 2 e 3 i modelli F24 in cui è esposta la compensazione potranno essere trasmessi unicamente:
- direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
- tramite intermediari abilitati al servizio Entratel.
Pertanto non possono essere utilizzati i servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane. Da ultimo tali modelli F24 potranno essere presentati solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.
Per ulteriori chiarimenti in merito al visto di conformità, si rimanda alla circolare n. 57/E del 23/12/2009 emanata dall Agenzia delle Entrate visualizzabile qui.
Il 15 gennaio 2010 l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare n.1 /2010 ha disciplinato l’utilizzo in compensazione dei crediti iva di importo superiore a €.10.000.
Il “tetto” di €.10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed e’ calcolato in maniera distinta per ciascuna tipologia di Credito Iva (annuale o infrannuale).
I contribuenti che possono compensare sia che i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare hanno,quindi ,a disposizione crediti relativi a 2 anni di imposta ,il primo relativo al credito Iva annuale ,il secondo relativo alla sommatoria dei crediti Iva trimestrali .
Le nuove disposizioni si applicano al credito Iva annuale relativo all’anno 2009 ed i crediti Iva trimestrali relativi all’anno 2010.
Ciò’ significa che il credito Iva annuale del 2008 ,nonché i crediti iva trimestrali relativi all’anno 2009 potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell’anno 2010,essendo escluso dalla disposizione in esame.
L’utilizzo dei crediti Iva in compensazione F24 con debiti Iva scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al tetto dei €.10.000 ,né a quello dei €.15.000 ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
Con provvedimento del 21/12/2009 ,l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva che superano l’importo annuo di €.10.000,può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Si deve quindi procedere alla trasmissioni delle deleghe contenenti compensazioni Iva con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei versamenti ,così in caso di scarto della delega,si può ritrasmetterla previa rimozione dell’errore che ne determinato la mancata accettazione,evitando così di incorrere in sanzioni.
Da gennaio 2010 il credito Iva annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale fino a €.10.000 senza attendere la presentazione della dichiarazione;raggiunto il predetto limite ,ogni ulteriore compensazione può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale Iva 2010. Se l’importo supera €.15.000 la dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità.
Nel caso in cui il credito infrannuale Iva trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 Euro ,non c’è l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale non essendo previsto dal dettato normativo.
Coloro che utilizzeranno in compensazione il credito annuale Iva maggiore di €.10.000,dovranno presentare la dichiarazione Iva a se stante , e se fatta nel mese di gennaio o di febbraio essa vale anche come comunicazione Iva .
Per ulteriori informazioni leggi la Circolare dell'Agenzia delle Entrate.
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