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ASSOCIAZIONE TINTOLAVANDERIE

 

Convenzione nazionale sulle Condizioni Generali di Prestazione del Servizio di Tintolavanderia 

ART.1       La Tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l’indicazione del termine di consegna.

ART.2       La Tintolavanderia è tenuta ad osservare l’indicazione dell’etichetta ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l’esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi. Comunque in caso di rispetto delle istruzioni di manutenzione e lavaggio indicate nell’etichetta, la Tintolavanderia e/o il Cliente potranno ricorrere per gli eventuali danni nei confronti della distribuzione e/o dell’industria produttrice.

ART.3       La Tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l’impossibilità di eseguirlo accuratamente.

ART.4       La Tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all’Art. 1.

ART.5       Nelle ordinazioni di tintura, la Tintolavanderia è tenuta ad informare il Cliente sugli eventuali rischi del risultato quando si evidenziano difficoltà a raggiungere il colore desiderato.

AFiT.6      La Tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il Cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%.

ART.7       Il Cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10 giorni da quello indicato per la riconsegna.

ART.8       La Tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza di cui all’ART. 7.

ART.9       La Tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il periodo di sei mesi dalla data prevista di riconsegna. Trascorso tale termine, la Tintolavanderia non è responsabile dei capi consegnati se ciò e espressamente previsto nella ricevuta rilasciata al Cliente al momento del ritiro dei capi. Sono esclusi i casi di custodia che devono essere specificati nella ricevuta di cui all’ART. 1.

ART.1O    Il Cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro.

ART.11    Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla Tintolavanderia dovranno essere presentati all’atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre i due giorni successivi alla data di consegna.

ART.12     Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima del novantesimo giorno dal giorno previsto per la consegna.

ART.13     La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi ed in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Per capi il cui valore è superiore ad un milione di lire, il Cliente prima della prestazione deve obbligatoriamente comunicare alla Tintolavanderia il valore del capo.

ART.14     La normativa che disciplina la Conciliazione è vincolante per le Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART.15     Il ricorso alla Conciliazione avviene ad opera del Cliente tramite le strutture provinciali delle Associazioni dei Consumatori firmatarie della presente Convenzione e ad opera della Tintolavanderia tramite le strutture provinciali delle Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART.16     Le parti che accedono alla Commissione di Conciliazione dovranno compilare uno specifico modulo di richiesta dando mandato di risolvere la controversia alla Commissione di Conciliazione.

ART.17      Le parti possono ricorrere per una più agevole soluzione della controversia alle perizie tecniche necessarie sul capo oggetto del contendere.

ART.18      Le Associazioni firmatarie della presente Convenzione stabiliranno a livello provinciale e/o regionale il regolamento che disciplina le Commissioni di Conciliazione, fissando le spese ed i contributi a carico delle parti.

ART.19      La Commissione di Conciliazione è composta pariteticamente da rappresentanti delle Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART.20    La Commissione di Conciliazione si riunisce su richiesta di una delle parti, una volta al mese.

ART.21    Di ogni reclamo discusso viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dai componenti la Commissione di Conciliazione.

ART.22    L’intesa raggiunta sarà vincolante per le parti che abbiano rilasciato mandato alla rispettiva Associazione e le parti sono impegnate a dare immediata e precisa esecuzione alle conclusioni concordate in sede di conciliazione.

ARI.23     La Convenzione entra in vigore dalla data della firma di sottoscrizione e cessa la sua efficacia al 31 dicembre 2000 intendendosi tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle due parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

ART.24    La presente Convenzione vincola le strutture provinciali e/o regionali delle Associazioni firmatarie, salvo condizioni di miglior favore previste in accordi e/o convenzioni presistenti e/o successive.

ARI. 25    Le Associazioni firmatarie si impegnano a diffondere capillarmente la presente Convenzione presso i propri associati e le proprie strutture territoriali. Le Associazioni delle Tintolavanderie firmatarie si impegnano ad inviare ai propri associati il testo della presente Convenzione perché sia affisso, in modo visibile alla clien­tela, nei locali delle Tintolavanderie, unitamente ad una vetrofania che attesta l’adesione alle Condizioni Generali di Prestazione del Servizio.

 

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