Le nuove norme sulla
sicurezza nei cantieri
Introdotte dal D.Lgs. 528/99
- (Modifica del D.Lgs. 494/97)
Dal 18 aprile 2000 entrata in vigore delle norme
Introduzione
Le modifiche apportate al D.Lgs.494/97 non si limitano a modificare la cosiddetta Direttiva Cantieri ma chiariscono in maniera definitiva alcune questioni di difficile interpretazione nell'applicazione del D.Lgs.626/94 in relazione essenzialmente alla Valutazione dei rischi ed alla Redazione del Documento in un cantiere edile.
Il D.Lgs.528/99 regolamenta non solo i Cantieri che prevedono la presenza di piu' imprese con numero di Giorni-uomo maggiore di 200 ma tutto il sistema della Sicurezza nel Cantiere Edile.
Nelle schede che troverete all’interno abbiamo riportato le principali procedure da attivare nei confronti di quattro tipologie di cantiere:
Il Committente deve nominare il Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e far redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) soltanto nell'ipotesi 1).
L'impresa deve redigere il Piano Operativo della Sicurezza sia in risposta al Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli altri casi (Ipotesi 2,3,4)
Ciò sta a significare che l’impresa allorché avvia un qualsiasi Cantiere edile o presta la propria opera in un Cantiere Edile (subappalto) deve obbligatoriamente redigere il Piano Operativo della Sicurezza al di la' di ogni tipologia o durata.
Particolare attenzione e' stata posta dal Legislatore alla messa a disposizione, almeno 10 gg prima dell'inizio dei lavori, dei rappresentanti dei lavoratori sia del PSC che il POS ( la mancanza e' pesantemente sanzionata).
Anche la mancata consultazione e' pesantemente sanzionata (v. scheda sanzioni).
In effetti 528/99 ha chiarito in maniera definitiva che la Valutazione dei Rischi ed il Documento sulla Valutazione dei rischi per una impresa edile e' il Piano Operativo della Sicurezza e quindi esso va redatto per ogni cantiere.