I chiarimenti forniti dalla circolare del ministero nel mese scorso
Le ultime novità delle Finanze: dall' impianto idrico alle fognature

Buone nuove sul fronte del 36%. Nel mese di maggio sono arrivate le ultime istruzioni ministeriali su come si fa valere in pratica il bonus. Le novità sono interessanti.
La nuova circolare n. 121/E, infatti, seguendo la strada della precedente risoluzione n. 57/E di febbraio, non si limita a far luce su alcuni punti oscuri della legge, ma evidenzia tutto ciò che può semplificare la vita ai contribuenti.

Autocertificazione

Applicando la legge "antiscartoffie" n. 15 del 1968, nonché la legge Bassanini, il cittadino potrà avvalersi dell’autocertificazione, che evita di dover consegnare tutti i documenti richiesti insieme alla comunicazione di inizio lavori al Centro di servizio. Spiega la circolare:

"Il contribuente può allegare, in luogo della documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti di essere in possesso di tutta la suddetta documentazione e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari. Tale dichiarazione, con firma autenticata, è esente da imposte di bollo".

La norma è particolarmente preziosa per i condomini, che altrimenti avrebbero dovuto spedire una montagna di carte. Si pensi solo alle ricevute lei ‘97 di tutti i proprietari. Naturalmente, il fisco potrà sempre richiedere in futuro, entro i termini di prescrizione di legge, i documenti "autocertificati".

AsI, una sola lettera

Basta una sola comunicazione, anche quando i lavori si protraggono per più anni o se cambia l’impresa appaltatrice. Chi invia la comunicazione alla Asl in base alle norme sulla sicurezza sul lavoro (leggi 494 e 626), può fare a meno di spedire alla stessa Asl anche la raccomandata di cui parla la norma sul 36%.

Ici: i ritardatari

Chi non ha versato l’lci ‘97, se dovuta, può mettersi in regola: l’lci pagata in ritardo non fa perdere il bonus.

Interventi "nominati"

Una precisazione preziosa per i condomini. Da una prima lettura del provvedimento sul 36%, gli impianti condominiali sembravano esclusi dall’agevolazione. La nuova circolare indica invece la strada per farli rientrare "dalla finestra". Si spiega che anche gli impianti possono beneficiare del bonus se sono oggetto di interventi espressamente citati dalla legge. Quali, ad esempio, quelli di messa a norma ai sensi della legge 46/90, di abbattimento di barriere architettoniche, di risparmio energetico, di cablaggio degli edifici, di disinquinamento acustico. In sostanza, il beneficio non si ferma esclusivamente alle parti comuni citate dall’articolo 1117, comma 1, del codice civile, ma viene esteso ad altre parti condominiali: via libera, dunque, ai lavori sull’impianto idrico, sulle fognature, all’antenna comune (opere di cablaggio), alla realizzazione o all’adattamento di un nuovo ascensore per le esigenze di abitanti del palazzo con difficoltà motorie (barriere architettoniche), o anche agli interventi su un ascensore esistente che riguardano l’impianto elettrico (messa a norma).

Unico proprietario di un intero edificio

Per i lavori sulle parti comuni a due o più appartamenti (con iscrizioni catastali separate), l’unico proprietario di intero edificio ha diritto all’agevolazione secondo le stesse regole che valgono per il condominio.

Parcheggi

Già la Finanziaria ‘98, che ha introdotto il bonus del 41% (oggi 36%), è stata generosa verso i parcheggi. Ma la circolare fa un passo in avanti: non sono agevolati solo i parking realizzati con la "legge Tognoli", ma qualsiasi nuovo posto auto che possa considerarsi pertinenza delle abitazioni.

Fedele ricostruzione

E’agevolata anche la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato pericolante.

Come sfruttare meglio il bonus

Chi non ha un reddito personale abbastanza capiente, può sfruttare al meglio la detrazione utilizzando il bonus "in famiglia". E’ possibile, infatti, suddividere la spesa tra marito e moglie, genitori e figli, zia e nipote, o persino tra fidanzato e fidanzata, purché conviventi. Ai tini dell’agevolazione, conviene accollare la quota maggiore a chi ha un reddito più alto, e quindi può recuperare in pieno la detrazione. Le generalità di chi ha pagato, ovviamente, devono risultare dal bonifico, dalle fatture o ricevute fiscali. Il meccanismo vale anche se chi sostiene la spesa non è proprietario dell’appartamento, ma convivente con il proprietario, purché tale condizione venga dimostrata mediante un contratto di comodato depositato presso l’Ufficio del registro. A tale formalità sfuggono solo i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°) con l’intestatario dell’appartamento. La prova di essere "familiare convivente" (eventualmente, una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio) va presentata solo se richiesta dalle Finanze.

Detraibili i lavori anche nel box

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 36%, come è spiegato a pag. 8, va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Il principio, chiarisce la circolare n. 121/E, vale anche se i lavori sono eseguiti sia sull’abitazione che sulla pertinenza dell’abitazione (es. garage o cantina), purché le due unità siano distintamente accatastate. In questo caso, il contribuente può calcolare la detrazione su un importo massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Da notare che la detrazione di 150 milioni spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori siano eseguiti soltanto sulla pertinenza di una abitazione.

Niente più "spada di Damocle"

A circolare del ministero delle Finanze sgombra il terreno da un grosso dubbio, che rischiava di far trascorrere notti insonni ai proprietari "agevolati". Si chiarisce, infatti, che eventuali irregolarità contributive verso i lavoratori del cantiere, o violazioni delle norme che tutelano la sicurezza e la salute sul lavoro, non pregiudicheranno il diritto alla detrazione, purché il committente sia in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, attestante l’osservanza delle suddette disposizioni. Si evita così il paradosso di punire il committente per violazioni commesse della ditta, e ben difficilmente controllabili. Una "spada di Damocle" che rischiava di spaventare molti proprietari e trasformare l’operazione 36% in un flop.


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