Il piano di prevenzione e la comunicazione da inviare alla Asl

Non trascurate la sicurezza nel cantiere: in caso d’incidente pagano i condòmini

Non tutti sanno che, per legge, il committente dei lavori è responsabile delle operazioni sotto il profilo di eventuali malattie professionali e incidenti, senza possibilità di deleghe ad altri, In particolare, nei lavori edili, risponde per la sicurezza del cantiere (D. Lgs 626/1994; D. Lgs 494/1996).
A seconda del tipo d’in­tervento, può essere obbligatorio avvalersi di un professionista che si occupi di quest’aspetto. Per disinformazione, spesso si rischiano conseguenze penali in caso d’incidenti, così come, per violazioni accertate delle norme di sicurezza, si perde il diritto ai vantaggi fiscali.
La Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media im­presa) sottolinea che il 60% dei gravi infortuni nei cantieri dipende da carenze organizzative e dall’impiego improprio di materiali e attrezzature. Molti problemi si potrebbero evitare progettando piani adeguati per la sicurezza. Per un’efficace prevenzione, la cosa migliore è rivolgersi ad uno o più professionisti in grado di svolgere tutte le funzioni previste e di scegliere con cautela la ditta a cui affidare i lavori.

La procedura da seguire

Il committente (nel caso del condominio, i proprietari) prevede la nomina, in fase di progetto, di un coordinatore alla progettazione che prepari un piano di sicurezza e coordinamento. In pratica, si tratta di una relazione tecnica che analizza i rischi tipici della fase esecutiva dei lavori e i costi necessari per le opere di prevenzione, descritti in vo­ci specifiche e inserite nel contratto. Con questo si predispone anche l’organizzazione del lavoro, qualora più ditte vi partecipino, per ridurre i fattori di rischio. In seguito, per tutta la durata dei lavori, il coordinatore, per l’esecuzione ha il dovere di attuare il piano dopo averne verificato l’efficacia. Altro dovere basilare, sempre per conto del committente, è il con­trollo della posizione contri­butiva degli operai impiegati nei lavori. La figura del coordinatore può coincide­re con quella del direttore dei lavori che controlla la corretta esecuzione dell’opera rispetto al progetto architettonico. Ma deve essere un doppio incarico, con parcelle distinte (esistono tariffe di riferimento emesse dai rispettivi Ordini pro­fessionali).

La comunicazione alla AsI

Una volta adottato il piano di sicurezza, il committente (o l’amministrato­re del condominio) deve comunicare, almeno 20 giorni prima, la data dell’inizio dei lavori inviando una rac­comandata alla Asl (Azienda sanitaria locale) di competenza territoriale, indicando il nome del coordinatore dell’esecuzione dei lavori, le generalità del pro­prietario, l’ubicazione dell’immobile e il nome del direttore dei lavori. Il piano di sicurezza va consegnato all’impresa, che lo conserva in cantiere per le verifiche degli ispettori. Per i lavori che non prevedono l’obbligo di nominare i coordinatori, si consiglia comunque di comunicare alla Asl l’inizio dei lavori. In tal caso il modulo è semplificato.

Le garanzie da chiedere

 L’adozione del piano di sicurezza e la valutazione del rischio possono essere di competenza dell’impresa che esegue il lavoro. Per propria garanzia, il commit­tente deve:

L’assistenza del professionista o dell’impresa non co­stituisce mai una delega di responsabilità, e quindi, in caso d’incidente, sarà sem­pre il committente a pagarne le conseguenze penali.

Ponteggi e tempi di lavoro

Le premesse per un buon andamento dei lavori sulle facciate condominiali, possono riassumersj in due punti essenziali. Anzitutto, il contratto deve prevedere la messa in opera di un “ponteggio con manutenzione”. Ciò significa che il ponteggio deve avere tutte le parti efficienti. La legge prescrive infatti che il pon­teggio sia Costruito in modo uniforme, non con vec­chi pezzi assemblati, e quindi in ogni sua parte si deve leggere lo stesso mar­chio di fabbrica.

La seconda premessa ri­guarda i tempi di lavoro. A prescindere dalla qualità dell’intervento, un cantiere in cui i tempi di lavorazione procedano a ritmi troppo veloci, può facilmente produrre incidenti. Al contrario, tempi di lavorazione troppo lenti possono indicare che il personale incaricato non sia adatto, per i più vari motivi, a gestire il cantiere.

  IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

 I lavori condominiali più richiesti rientrano normalmente nei seguenti casi, in cui è obbligatorio avva­lersi di un coordinatore per la progettazione (nominato dal committente nella fase di progettazione esecutiva) e per la stesura del piano di sicurezza:

1 - rischi particolari (esempio: l’uso di un ponteggio);

2 - impiego superiore a 100 uomini/giorni (esempio: 5 persone per 20 giorni; questa unità di misura indica il lavoro realizzabile da un uomo in 100 giorni lavora­tivi); presenza di più imprese anche non contempora­nee;

3 - una sola impresa e impiego superiore a 300 uomini/giorni;

4 - impiego superiore a 500 uomini/giorni.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è nominato dal committente prima di affidare il cantiere all’impresa. E’ necessaria la comunicazione alla Asl di competenza territoriale almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
In tutti i casi citati scatta l’obbligo di nominare un tecnico abilitato che deve aver frequentato un corso apposito di preparazione (120 ore). E’ consigliabile comunque chiedere un’autocertificazione che attesti l’abilitazione del professionista e la sua esperienza nel settore della sicurezza.


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