NORMATIVA EUROPEA

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - VEICOLI A MOTORE

Motori a benzina, motori diesel


1) OBIETTIVO
Stabilire norme relative ai valori limite delle emissioni dei motori a benzina e diesel delle autovetture private e degli autoveicoli industriali leggeri.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
Modificata dai provvedimenti seguenti:

direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974; 
direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976; 
direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978; 
direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983; 
direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987; 
direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988; 
direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989; 
direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989; 
direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991; 
direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993; 
direttiva 94/12/CE del Consiglio, del 23 marzo 1994. 
direttiva 96/44/CE della Commissione, del 1° luglio 1996; 
direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996; 
direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998.

3) CONTENUTO
1. Le direttive riguardano i veicoli a motore ad accensione comandata o ad accensione per compressione:
destinati a circolare su strada; 
con o senza carrozzeria; 
aventi almeno quattro ruote; 
aventi una massa massima autorizzata non superiore a 3 500 kg e una velocità massima per costruzione di almeno 50 km/h; 
ad eccezione delle trattrici e delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici. 
2. Le direttive riguardano le emissioni allo scappamento e le emissioni per evaporazione, le emissioni dei gas del basamento e la durata dei dispositivi antinquinamento di tutti i veicoli a motore a accensione comandata, nonché le emissioni allo scarico e la durata dei dispositivi antinquinamento dei veicoli a motore ad accensione per compressione delle classi M1 e N1, ad eccezione dei veicoli della categoria N1 per i quali l' omologazione è stata concessa a norma della direttiva 88/77/CEE.
3. Le presenti direttive fissano valori limite differenti per le emissioni dei motori a benzina e diesel di:
ossido di carbonio; 
idrocarburi incombusti; 
ossido di azoto dei motori a benzina e dei motori diesel; 
specificamente per i motori Diesel, i valori limite di particelle inquinanti. 
I valori più restrittivi fissati dalla direttiva 98/69/CE saranno applicabili a partire rispettivamente dal 2000 e dal 2005, in funzione del tipo di veicolo.
4. I nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 dovranno essere equipaggiati non oltre l'1 gennaio 2005 (autoveicoli industriali leggeri a motore diesel), 2000 (autovetture private a motore a benzina) o 2003 (altri tipi d'autoveicoli) di un sistema diagnostico di bordo (OBD - On Board Diagnostics) che consenta di controllare il livello delle emissioni e di rilevare eventuali irregolarità nel funzionamento dell'apparecchiatura antinquinante dei veicoli stessi.
5. Gli Stati membri possono concedere incentivi fiscali destinati ad incoraggiare l'applicazione anticipata dei nuovi valori limite, purché essi siano:
validi per tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato di uno Stato membro e soddisfino, in anticipo, le prescrizioni delle direttive in oggetto; 
cessino alla data d'applicazione dei valori limite; 
per tutti i tipi di veicoli a motore, di importo sostanzialmente inferiore al costo dei dipositivi tecnici supplementari che assicurano l'osservanza dei valori fissati, nonché della loro installazione sul veicolo; 
6. Procedura di omologazione dei veicoli:
la domanda di omologazione CE per quanto riguarda le emissioni allo scappamento, le emissioni di vapore e la durata dei dispositivi antinquinamento, è presentata dal costruttore o dal suo mandatario; 
la domanda contiene le informazioni chieste conformemente alle direttive in oggetto; 
in funzione della categoria del veicolo, sono previsti sei tipi di prove di omologazione riguardanti: 
- il controllo delle emissioni medie allo scappamento dopo una partenza a freddo; 
- l'emissione di ossido di carbonio a regime minimo; 
- le emissioni di gas del basamento; 
- le emissioni per evaporazione; 
- la durata dei dispositivi antinquinamento; 
- le emissioni di monossido di carbonio e d'idrocarburi dopo una partenza a freddo.
quando il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni relative alle prove, l'autorità competente dello Stato membro di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE. 
7. Fino al 28 settembre 1999 per stabilire la conformità ai valori limite verrà utilizzato come procedura di prova il ciclo completo europeo di prove di cui alla direttiva 91/441/CEE. Dopo tale data sarà applicabile la procedura di prova stabilita dalla direttiva 89/69/CE.
8. Clausola riguardante i costruttori la cui produzione non supera le 10 000 unità all'anno, che permette loro di ottenere l'omologazione CE in base alle norme di emissione vigenti negli Stati Uniti o di quelle che figurano nel "Master Document" della riunione internazionale di Stoccolma sull'inquinamento atmosferico, invece che in base alle norme europee fissate dalle direttive in oggetto.
9. Ulteriore miglioramento dei valori limite: prima del 31 dicembre 1999, la Commissione s'impegna a sottomettere al Parlamento e al Consiglio una nuova proposta mirante a completare le presenti direttive con provvedimenti applicabili a partire dall'1 gennaio 2005. 
Tali proposte riguarderanno gli elementi seguenti:
i valori limite per le prove di partenza a freddo; 
il controllo tecnico degli autoveicoli; 
la modifica dei requisiti attinenti alla durevolezza dei veicoli; 
le norme di qualità dei carburanti; 
la possibilità di ridurre le emissioni con provvedimenti a livello locale, con provvedimenti riguardanti le flotte vincolate ovvero fissando caratteristiche ambientali dei carburanti per trattori e per i motori da installare nelle macchine mobili non stradali; 
i requisiti per il funzionamento di un sistema di misura di bordo (OBM). 
Nel formulare queste proposte la Commissione dovrà tener conto di diverse considerazioni (il contributo recato dalle presenti direttive alla qualità dell'aria, l'esame della fattibilità tecnica e del rapporto costi/benefici, la disponibilità di tecnologie avanzate, la compatibilità con altri obiettivi).
10. Prima dell'1 gennaio 2001 la Commissione prenderà i provvedimenti necessari a garantire la commercializzazione dei pezzi di ricambio per gli apparecchi di controllo utilizzati nei sistemi diagnostici di bordo. 
11. La Commissione presenterà parimenti rapporti relativi allo sviluppo dei sistemi diagnostici di bordo e sul loro ampliamento ad altri sistemi di controllo elettronico pertinenti alla sicurezza (prima del 20 giugno 2002).
12. La direttiva 98/69/CE prevede che vengano all'occorrenza definite norme relative all'omologazione dei veicoli a propulsione alternativa o che utilizzino carburanti alternativi.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Direttiva 70/220/CEE: 29.06.1970 
Direttiva 74/290/CEE: 30.09.1974 
Direttiva 77/102/CEE: 31.12.1976 
Direttiva 78/665/CEE: 31.12.1978 
Direttiva 83/351/CEE: 30.11.1983 
Direttiva 88/76/CEE: 30.06.1988 
Direttiva 88/436/CEE: 01.10.1988 
Direttiva 89/491/CEE: 01.01.1990 
Direttiva 89/458/CEE: 31.12.1989 
Direttiva 91/441/CEE: 31.12.1991 
Direttiva 93/59/CEE: 30.09.1993 
Direttiva 94/12/CE: 01.07.1994 
Direttiva 96/44/CE: 31.12.1996 
Direttiva 96/69/CE: 01.10.1996 
Direttiva 98/69/CE: 28.09.1999 

5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)
Direttiva 70/220/CEE: 01.10.1971 
Direttiva 74/290/CEE: 01.10.1976 
Direttiva 77/102/CEE: O1.10.1980 
Direttiva 78/665/CEE: 01.10.1981 
Direttiva 83/351/CEE: 01.10.1986 
Direttiva 88/76/CEE: 01.10.1990 
Direttiva 88/436/CEE: 01.10.1990 
Direttiva 89/458/CEE: 31.12.1992 
Direttiva 91/441/CEE: 
01.01.1992: i costruttori che si conformano spontaneamente ai valori limite possono ottenere l'omologazione CEE; 
01.07.1992: applicazione obbligatoria dei valori limite per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli; 
31.12.1992: applicazione obbligatoria dei valori limite per tutti i tipi di veicoli, compresi quelli omologati anteriormente. 
Direttiva 93/59/CEE: 
01.10.1993: nuove omologazioni; 
01.10.1994: tutti i veicoli nuovi. 
Direttiva 94/12/CE: 
01.01.1996: nuove omologazioni; 
01.01.1997: tutti i veicoli nuovi. 
Direttiva 96/44/CE: 09.09.1996 
Direttiva 96/69/CE: 21.11.1996 
Direttiva 98/69/CE: 28.12.1998 

6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 76, 06.04.1970 
Gazzetta ufficiale L 159, 15.06.1974 
Gazzetta ufficiale L 32, 03.02.1977 
Gazzetta ufficiale L 223, 14.08.1978 
Gazzetta ufficiale L 197, 20.07.1983 
Gazzetta ufficiale L 36, 09.02.1988 
Gazzetta ufficiale L 214, 06.08.1988 
Gazzetta ufficiale L 238, 15.08.1989 
Gazzetta ufficiale L 226, 03.08.1989 
Gazzetta ufficiale L 242, 30.08.1991 
Gazzetta ufficiale L 186, 28.07.1993 
Gazzetta ufficiale L 100, 19.04.1994 
Gazzetta ufficiale L 210, 20.08.1996 
Gazzetta ufficiale L 282, 01.11.1996
Gazzetta ufficiale L 350, 28.12.1998 
Rettifica: 
Gazzetta ufficiale L 104, 21.04.1999

7) ALTRI LAVORI
Il 20 dicembre 1995, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento relativa ad una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture private e per migliorare il risparmio di carburante [COM(95) 689 def.]. 
La Commissione, nella suddetta comunicazione, illustra i costi ed i vantaggi che deriverebbero da una drastica riduzione del consumo delle autovetture ed analizza gli strumenti a disposizione per conseguire questo obiettivo. Secondo la Commissione, la maniera migliore di realizzare un'azione comunitaria volta a ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture private mediante una riduzione del consumo consiste nell'associare:
la conclusione di un accordo con l'industria automobilistica europea e gli importatori di autovetture nell'Unione europea; 
l'inserimento di provvedimenti fiscali che promuovano autovetture più efficienti dal punto di vista del consumo; 
un impegno particolare nel campo della RST per favorire lo sviluppo di veicoli a motore a emissioni ridotte o a emissioni zero di CO2; 
una migliore informazione dei consumatori sulle emissioni di CO2 mediante un sistema di etichettatura 
Il 12 giugno 1998, la Commissione ha presentato una nuova proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove.

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Direttiva 98/77/CE - Gazzetta ufficiale L 286, 23.10.1998 
Direttiva della Commissione ,del 6 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. 
Questa direttiva mira a inserire nella direttiva 70/220/CEE nuove prescrizioni tecniche riguardanti:
 - l'omologazione CE dei convertitori catalitici di sostituzione in quanto entità tecniche; 
 - l'omologazione CE di veicoli che possono funzionare con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (GN); 
 - la misura della resistenza al rotolamento. 

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Aira Area Metropolitana di Roma