Revisione moto al test dei freni
le caratteristiche del frenometro,
lo strumento che le officine devono adottare per la revisione periodica delle moto obbligatoria da gennaio prossimo.
Con la pubblicazione del Dpr 329 del 28 settembre scorso nella "Gazzetta Ufficiale" 266 del 14 novembre, sono state definite le caratteristiche del "banco prova freni" che consente di eseguire la verifica di efficienza del sistema di frenatura di ciclomotori e motoveicoli.
Il regolamento pubblicato in "Gazzetta", che modifica l’appendice X al titolo III e all’articolo 241 del regolamento di attuazione del Codice della strada (Dpr 495/92), stabilisce il carico ammissibile per ruota (non inferiore a 5mila N), il sistema di misurazione elettronico e, tra l’altro, il sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5mila N.
Aggiunto quest’altro tassello, adesso bisogna attendere solo il controllo della Motorizzazione sulle 4.400 officine abilitate per sapere quanti dei dieci milioni di motocicli dovranno effettuare la revisione a partire dal prossimo gennaio. La verifica — attesa tra quindici giorni — sarà attuata tramite il centro elaborazione dati della Motorizzazione (con cui le officine abilitate alla revisione sono collegate online) e servirà a stabilire se l’officina ha installato correttamente l’impianto di controllo dei freni. Solo dopo aver individuato il numero di officine effettivamente operative, il ministero dei Trasporti varerà - all’inizio di dicembre — un decreto con il quale verrà stabilito, tra l’altro, l’anno di immatricolazione dei primi motocicli da sottoposte al controllo obbligatorio.
La revisione periodica obbligatoria per le due ruote scatterà dal gennaio 2001, in base a quanto stabilito dal decreto dei Trasporti del 16 gennaio scorso e pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 48 del 28 febbraio 2000. Motoveicoli e ciclomotori dovranno essere revisionati la prima volta dopo quattro anni dalla loro immatricolazione e, successivamente, ogni biennio.
Il decreto 48/2000 del ministro dei Trasporti, Pierluigi Bersani, introduce nuovamente il controllo obbligatorio per le due ruote dopo che l’ultima verifica risale a 30 anni fa per i motocicli e le motocarrozzette costruiti entro il 1963.
TRASPORTI - Veicoli a motore a due ruote - Revisione - Attrezzature per le prove D.p.r. 16.12.1992, n. 495, art. 241
(G.U.14 novembre 2000, n. 266)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che individua i veicoli la cui revisione puo' essere affidata in concessione quinquennale ad imprese di autoriparazione o loro consorzi;
Visto l'articolo 241, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che, ai fini dell'affidamento in concessione delle revisioni, le imprese di autoriparazione o loro consorzi devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice X al titolo III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Considerata la necessità di determinare le attrezzature e strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese di autoriparazione o loro consorzi, in aggiunta a quelle di cui al comma 1 dell'Appendice X al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, per l'effettuazione delle revisioni in concessione anche per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'Appendice X al titolo III del rego1amento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è modificata come segue:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura: banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura.
I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonchè, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
Art. 2.
1. L'
articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, È sostituito dal seguente:"2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonchè quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite.
Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 2000 CIAMPI Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani,
Ministro dei trasporti e della navigazione Nesi,
Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 12
NOTE
D.p.r. 16 12 1992, n. 495, art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli [Rubrica così modificata dall'art. 142, D.p.r. 16 settembre 1996, n. 610]. 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo [Comma così modificato dall'art. 142, Dp.r. 16 settembre 1996, n. 610].
2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato [Comma così modificato dall'art. 142, D.p.r. 16 settembre 1996, n. 610].
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo [Comma così modificato dall'art. 142, D.p.r. 16 settembre 1996, n. 610].