Dal primo luglio 2000 regole europee per motoe motorini Antifurto solo se omologato CE
(Dm Trasporti 6/10/99)
Cambiano, adeguandosi alle direttive europee, che a loro volta si adeguano allo sviluppo delle tecnologie, le norme relative a motorini, moto e sydecar, o comunque mezzi motorizzati a tre ruote (vale quindi anche per alcuni tipi di piccole auto da città`). Con quattro decreti, il ministero dei trasporti e della navigazione italiano ha recepito altrettante normative che unificano in Europa la legislazione il materia. Il primo decreto riguardai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato (bloccasterzo e tipi diversi di antifurto). In base a questo decreto, dal primo luglio, il dispositivo di protezione deve rispondere alle norme ed essere omologato CE.
Recepimento della direttiva n. 1999/23/CE della Commissione del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/33/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 6 ottobre 1999.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materiedisciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;
Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenzadel Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformit` dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi aldiritto comunitario;
Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunit`europee n.
92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motorea due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;Visto il proprio decreto 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunit`europee n. 93/33/CEE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzatodei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del5 dicembre 1994;
Vista la direttiva n. 1999/23/CE della Commissione del 9 aprile 1999 relativa ai dispositividi protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote che adegua al progressotecnico la direttiva n. 93/33/CEE del Consiglio;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato al decreto ministeriale del 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/33/CEEh modificato conformemente all'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 non h consentito rifiutare per un tipo di veicolo amotore a due o tre ruote l'omologazione CE, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazionedei veicoli per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato, se tali dispositivisono conformi alle prescrizioni della direttiva n. 93/33/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presentedecreto.
2. A decorrere dal 1 luglio 2000, non h consentito rilasciare l'omologazione CE di qualsiasitipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti i dispositivi di protezione contro un impiegonon autorizzato e di qualsiasi tipo di detti dispositivi se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttivan. 93/33/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sar` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
ALLEGATO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 1999/23/CE DELLA COMMISSIONE DEL 9 APRILE1999 CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA N 93/33/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONECONTRO UN IMPIEGO NON AUTORIZZATO DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE.
1, Al punto 3.1. h aggiunto il testo seguente:
"L'installazione di dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato omologaticonformemente alla direttiva n. 74/61/CEE, per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1,h consentita anche sui veicoli a motore a due o tre ruote".
2. Il punto 3.11. h sostituito dal seguente:
"3.11 Se h del tipo 1, 2 o 3. il dispositivo di protezione deve essere progettatoin modo da poter bloccare lo sterzo soltanto con un angolo di almeno 200 verso la sinistra e/o la destra, rispettoalla posizione di avanzamento in linea retta, ad eccezione dei dispositivi destinati ad essere montati sui triciclie sui quadricicli".
3. Il punto 4.1.2, sostituito dal seguente:
"4.1.2. Nel caso di dispositivi di protezione del tipo 3, il chiavistello deve poter essereprecaricato soltanto con un atto deliberato dell'utilizzazione del veicolo combinato o aggiunto alla rotazionedella chiave. Fatte salve le condizioni di cui al punto 3.2.3. e salvo nel caso dei tricicli e dei quadriciclila chiave non deve poter essere ritirata quando il chiavistello sia stato precariato".