

Aumentano le tutele per i consumatori: la garanzia per i beni di consumo passa da dodici mesi a due anni
Con il recepimento delle norme Ue aumentano le garanzie per i consumatori Due mesi di tempo per cambiare la merce difettosa (Dlgs 24/2002) se il prodotto acquistato non funziona non ci saranno più otto giorni entro i quali far valere i propri diritti nei confronti del venditore, ma due mesi di tempo.
Lo stabilisce il decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2002, supplemento ordinario n. 40. La nuova disciplina fornisce un sistema di garanzie maggiori per il consumatore e nuovi obblighi per il venditore. Nei casi in cui l'oggetto non è "immune" da vizi, il consumatore potrà adesso chiedere non soltanto la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (come già previsto dalla normativa in precedenza) ma anche la riparazione o la sostituzione. E questo con riguardo a qualsiasi bene mobile e per un periodo dalla data di consegna che è raddoppiato rispetto a quanto stabilito fino a oggi: due anni, dopo i quali l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive.
Le nuove norme saranno inserite nel titolo terzo del libro quarto del Codice civile che riguarda la vendita di cose mobili. Sono esclusi, in ogni caso, tutti gli acquisti effettuati prima della data di entrata in vigore del provvedimento.
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
(GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B [1];
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
testo in vigore dal: 23-3-2002Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile [2] è inserito il seguente paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge: "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni". "Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'. 1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. 1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
Articolo. 2. . testo in vigore dal:
23-3-20021. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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NOTE [1] Questo il testo dei commi 1 e 3 e della legge 29 dicembre 2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000:"Art. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (…). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonchè, nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni". [2] E' la parte relativa alla "vendita di cose mobili". Il paragrafo 1 contiene le "Disposizioni generali". |

I diritti del consumatore, i doveri del venditore
Dir. CE 44/99)
La direttiva ha lo scopo di avvicinare le normative degli Stati membri 

In un contratto di vendita, il bene venduto deve corrispondere a quanto dichiarato; il bene non deve essere difettoso, e se lo è ne risponde il venditore; il consumatore ha diritto a recedere dal contratto in caso di non rispetto del contratto da parte del venditore. Sono i principi stabiliti dalla direttiva 44/99 "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo", approvata il 25 maggio 1999 dal parlamento europeo e pubblicata sulla Gazzetta europea L 171 del 7 luglio 1999. La direttive intende armonizzare la legislazione degli stati membri riguardo la vendita dei beni di consumo. (10 settembre 1999)
DIRETTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando conformemente alla procedura prevista dall’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 marzo 1999,
(1) considerando che l’articolo 153, paragrafo 1 e 3, del trattato dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’articolo 95;
(2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci riguarda non solo i contratti conclusi da persone nell’esercizio di un’attività professionale, ma anche i contratti conclusi da privati; che ciò implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un livello minimo uniforme di norme eque che disciplinano la vendita dei beni di consumo;
(3) considerando che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i venditori;
(4) considerando che il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede svolge un ruolo fondamentale nel completamento del mercato interno; che va impedita la ricostruzione artificiale di frontiere e la compartimentazione dei mercati; che le opportunità per il consumatore risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono di avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri paesi membri o i paesi terzi; che,in mancanza di un’armonizzazione minima delle regole relative alla vendita di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di essere ostacolato;
(5) considerando che la creazione di una base legislativa minima comune in materia
di diritto dei consumatori, applicabile a prescindere dal luogo di acquisto dei beni nella Comunità, rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre il massimo profitto dal mercato interno;
(6) considerando che le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la non conformità dei beni a quanto stabilito nel contratto;che h quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo per quanto riguarda tale aspetto, senza però intervenire sulle disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
(7) considerando che i beni devono soprattutto essere conformi alle disposizioni contrattuali;che il principio di conformità al contratto pur essere considerato come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che, nell’ambito di determinate tradizioni giuridiche nazionali pur non essere possibile affidarsi esclusivamente a detto principio al fine di garantire un livello minimo di protezione al consumatore; che, specialmente in presenza di siffatte tradizioni giuridiche, per garantire la protezione del consumatore possono essere di utilità ulteriori disposizioni nazionali nell’ipotesi in cui le parti non abbiano concordato alcuna condizione contrattuale specifica ovvero abbiano stipulato condizioni contrattuali o accordi che, direttamente o indirettamente, limitano o escludono i diritti del consumatore e che nella misura in cui tali diritti derivano dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore;
(8) considerando che per facilitare l’applicazione del principio di conformità al contratto è utile introdurre la presunzione relativa di conformità al contratto riguardo alle situazioni più comuni; che la presunzione non restringe il principio della libertà contrattuale delle parti; che inoltre,in mancanza di clausole specifiche e in caso di applicazione della clausola minima gli elementi menzionati nella presunzione possono essere usati per determinare il difetto di conformità dei beni rispetto al contratto;che la qualità e le prestazioni che il consumatore pur ragionevolmente attendersi dipenderanno tra l’altro dal fatto che il bene sia nuovo o usato; che gli elementi menzionati nella presunzione sono cumulativi;che se le circostanze del caso rendono un particolare elemento palesemente inappropriato restano tuttavia applicabili i restanti elementi della presunzione;
(9) considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto; che tale h la soluzione tradizionalmente adottata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale,contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario,a meno che non abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell’autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario;che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalità d’azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale;
(10) considerando che, in caso di non conformità dei beni al contratto, h opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;
(11) considerando che il consumatore pur in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o i sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio;
(12) considerando che, nel caso di un difetto di conformità, il venditore pur sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al consumatore decidere se accettare o respingere la proposta;
(13) considerando che, al fine di consentire ai consumatori di trarre vantaggio dal mercato interno e i acquistare beni di consumo in un altro Stato membro, occorre raccomandare che, nell’interesse dei consumatori,i produttori di beni di consumo commercializzati in più Stati membri alleghino al prodotto un elenco recante almeno un indirizzo di contatto in ciascuno Stato membro dove il prodotto h commercializzato;
(14) considerando che i riferimenti al momento della consegna non implicano che gli Stati membri debbano modificare le proprie norme sul trasferimento del rischio;
(15) considerando che gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore per essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; che gli accordi dettagliati con i quali pur essere disciplinata la risoluzione del contratto devono essere stabiliti dalla legislazione nazionale;
(16) considerando che la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione; che pertanto, nel caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla sostituzione non è in genere esperibile; che per tali beni gli Stati membri possono consentire alle parti di convenire un periodo di responsabilità abbreviato;
(17) considerando che h opportuno limitare il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; che gli Stati membri possono anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre chetale termine non intervenga prima di due anni dalla data della consegna; che qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione nazionale non pur essere inferiore ai due anni a decorrere dal momento della consegna;
(18) considerando che gli Stati membri possono prevedere, ove applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in caso di riparazione o sostituzione del bene o i negoziazione tra il consumatore e il venditore ai fini di una composizione amichevole, il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformità deve manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o interrotti;
(19) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un termine entro il quale il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore eventuali difetti di conformità; che gli Stati membri possono garantire un più elevato livello di tutela del consumatore non introducendo siffatto onere; che è comunque opportuno che tutti i consumatori comunitari dispongano di un termine di almeno due mesi per denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità;
(20) considerando che gli Stati membri dovrebbero evitare che tale termine pregiudichi i consumatori che effettuano acquisti transfrontalieri; che ogni Stato membro deve informare la Commissione in merito all’attuazione da esso data a tale disposizione; che h opportuno che la Commissione controlli l’effetto della diversa attuazione di tale disposizione sui consumatori e sul mercato interno; che le informazioni riguardanti l’attuazione di tale disposizione da parte di uno Stato membro devono essere disponibili per gli altri Stati membri, per i consumatori e le organizzazioni di consumatori di tutta la Comunità; che occorre pertanto pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una sintesi della situazione di tutti gli Stati membri;
(21) considerando che h prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni,che i venditori e i produttori offrano garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi pur contribuire ad una maggiore concorrenza nell’ambito del mercato; che siffatte garanzie, pur essendo legittimi strumenti di marketing, non dovrebbero indurre in errore il consumatore;che al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie dovrebbero contenere determinate informazioni, tra cui la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge;
(22)considerando che le parti non possono, di comune accordo, limitare o escludere i diritti del consumatore, poiché altrimenti verrebbe meno la tutela giuridica garantita; che questo principio dovrebbe applicarsi anche a clausole che presumono che il consumatore era a conoscenza di tutti i difetti di conformità dei beni di consumo esistenti al momento della conclusione del contratto; che la tutela concessa ai consumatori a norma della presente direttiva non dovrebbe essere ridotta a motivo del fatto che come legge del contratto è stata scelta la legge di uno Stato non membro;
(23) considerando che dalla legislazione e dalla giurisprudenza in tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la crescente esigenza di garantire ai consumatori un livello di tutela elevato; che alla luce ditale tendenza nonché dell’esperienza acquisita nell’attuazione della presente direttiva potrà rivelarsi necessario prevedere un’armonizzazione ulteriore, segnatamente prevedendo una responsabilità diretta del produttore per quanto riguarda i difetti ad esso imputabili;
(24) considerando che occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore,nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di tutela dei consumatori ancora più elevato;
(25) considerando che conformemente alla raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998sui principi applicabili agli organi responsabili per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo gli Stati membri possono creare organismi che assicurino l’imparzialità e l’efficienza della gestione dei ricorsi in un contesto nazionale e transfrontaliero e che i consumatori possono utilizzare come mediatori;
(26) considerando che allo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori conviene aggiungere la presente direttiva all’elenco di direttive contenuto nell’allegato alla direttiva 98/27/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo d’applicazione e definizioni
1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
3. Gli Stati membri possono stabilire che nei "beni di consumo "non sono inclusi beni usati, venduti in un’asta alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente.
4. Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Articolo 2
Conformità al contratto
1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se: a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato; c) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore pur ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura.
3. Non vi h difetto di conformità ai sensi del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo,o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non h vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 2, lettera d), quando:
Articolo 3
Diritti del consumatore
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2.In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3,o a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi5 e 6. 3.In primo luogo il consumatore pur chiedere al venditore di riparare il bene o i sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato. Un rimedio h a considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto:
5. Il consumatore pur chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
6.Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 4
Diritto di regresso
Quando h determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un’azione o a un’omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o i qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.
Articolo 5
Termini
1.Il venditore h responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3,paragrafo 2,sono soggetti a prescrizione, questa non pur intervenire prima di due anni dalla data della consegna.
2.Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti,l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.
Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito all’attuazione della presente disposizione.La Commissione controlla l’effetto sui consumatori e sul mercato interno dell’esistenza di tale possibilità per gli Stati membri.
Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla diversa attuazione della presente disposizione da parte degli Stati membri. Tale relazione h pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
3.Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Articolo 6
Garanzie
1.Una garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità. La garanzia deve:
4.Lo Stato membro in cui il bene di consumo h commercializzato pur, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che la garanzia sia redatta in una o più lingue da esso fissate tra le lingue ufficiali della Comunità. 5.Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e4 rimane comunque valida e il consumatore pur continuare ad avvalersene e esigerne l’applicazione.
Articolo 7
Carattere imperativo delle disposizioni
1.Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano,direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.
Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non per essere inferiore ad un anno.
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione derivante dalla presente direttiva qualora sia stata scelta come legge applicabile al contrattola legge di uno Stato non membro e tale contratto presenti uno stretto collegamento col territorio di uno Stato membro.
Articolo 8
Diritto nazionale e protezione minima
1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore pur avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore.
Articolo 9
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore sulle disposizioni di diritto interno emanate in trasposizione della presente direttiva e incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali a informare il consumatore in merito ai suoi diritti.
Articolo 10
L’allegato alla direttiva 98/27/CEE completato come segue:
"10.Direttiva 1999/44/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999,su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999,pag.12)."
Articolo 11
Recepimento
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 o gennaio 2002.Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Riesame
Entro il 7 luglio 2006 la Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina tra l’altro l’opportunità di prevedere la responsabilità diretta del produttore e, se del caso, è accompagnata da proposte.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.