L'omologazione secondo l'Europa

(Dir. 92/61/CEE)

Con questa direttiva del 30 giugno 1992, il Consiglio d'Europa ha definito tutte le norme che debbono essere comuni ad ogni Stato membro per poter concedere l'omologazione ai veicoli a motore a due e tre ruote, indicando tutte le specifiche tecniche, le modifiche per adeguarsi al progresso tecnico, ma anche le specifiche per poter garantire la sicurezza del conducente e del passeggero.


DIRETTIVA 92/61/CEE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNIT@ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità` economica europea, in particolare l'articolo100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale h assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due o a tre ruote devono soddisfare talune caratteristiche tecniche prescritte da disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità`, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità`;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le suddette prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che il controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche h eseguito tradizionalmente dagli Stati membri prima dell'immissione sul loro mercato dei suddetti veicoli cui esse si applicano e che detto controllo concerne i diversi tipi di tali veicoli;

considerando che occorre stabilire con precisione ed in modo uniforme le definizioni applicabili a detti veicoli (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), in particolare la definizione del ciclomotore in quanto nei 12 Stati membri esiste una quindicina di definizioni diverse di questo tipo di veicolo; che questa varietà` di definizioni, che si traduce in pratica in altrettante categorie di veicoli, costituisce un importanteostacolo agli scambi in quanto la produzione h costretta a differenziarsi a seconda del paese in cui hcommercializzata comportando cosl un forte frazionamento del mercato del ciclomotore;

considerando che l'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenutoconto delle tecnologie attualmente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figurantinell'allegato I; che in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sar` opportuno esaminare gli elementie le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli gi` indicati nell'allegato I;

considerando che a motivo delle innovazioni tecnologiche e dell'evoluzione della tecnica occorreesaminare, tre anni al piy tardi dopo la messa in applicazione della presente direttiva, gli elementi ele caratteristiche, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza passiva, da aggiungere agli elementi e alle caratteristichefiguranti nell'allegato I;

considerando che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili ai diversi elementi e caratteristichedi detti veicoli saranno riunite in direttive particolari; che il controllo del rispetto di dette prescrizioninonchi il riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro del controllo eseguito dagli altri Stati membririchiedono l'applicazione di una procedura di omologazione comunitaria per ciascun tipo di questi veicoli;

considerando che tale procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ognitipo di veicolo h stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate suun certificato di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato diconformit` per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando un veicolo h accompagnato dadetto certificato esso potr` essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato intutto il territorio comunitario;

considerando che, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, h opportuno prevedere, nelquadro della collaborazione tra le autorit` competenti degli Stati membri, disposizioni intese a facilitarela soluzione delle controversie di natura tecnica relative alla conformit` di una produzione con il tipoomologato;

considerando che un veicolo, sia pure conforme al tipo omologato, pur peraltro rivelareinconvenienti tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto hopportuno prevedere una procedura idonea ad ovviare a tale rischio;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecnichedefinite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, convieneprevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambitodel Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecniciagli scambi nel settore dei veicoli a motore;

considerando che procedure analoghe a quelle previste per questi veicoli devono potersi applicareai loro componenti ed alle entit` tecniche;

considerando che la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell'ambiente e dei consumatoriesigono, fra l'altro, per i veicoli ed i componenti oggetto della presente direttiva, prescrizioni di costruzionee di fabbricazione di alto livello; che dette prescrizioni devono essere basate su un'armonizzazione totale inquanto destinate nello stesso tempo a garantire l'unit` del mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o a tre ruote, gemellateo meno, destinati a circolare su strada, nonchi ai loro componenti e alle loro entit` tecniche.
La presente direttiva non si applica ai veicoli indicati qui appresso:
- veicoli con una velocit` massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
- veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
- veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici;
- veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
- veicoli gi` in uso prima della messa in applicazione della presente direttiva;
- trattori, macchine agricole o similari;
- veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada e per il tempo libero, con tre ruote simmetrichedi cui una anteriore e le altre due posteriori,
ni ai loro componenti o entit` tecniche, nella misura in cui non siano destinate a far parte di unveicolo a cui si applica la presente direttiva.

2. I veicoli di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in:

- ciclomotori, ossia veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiorea 50 cc se a combustione interna e aventi una velocit` massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- motocicli, ossia veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocit` massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustioneinterna e/o aventi una velocit` massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. La presente direttiva si applica anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli,aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto h inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie peri veicoli elettrici, la cui velocit` massima per costruzione h inferiore o uguale a 45 km/h e lacui cilindrata del motore h inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui potenzamassima netta h inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto h inferiore o pari a 400kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici,la cui potenza massima netta del motore h inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.
Tuttavia la presente direttiva si applica ai veicoli di cui alla lettera b) a decorrere dal 1o luglio 1994, purchisussistano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) tipo di veicolo, i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote,ciclomotore a tre ruote, motociclo, motociclo con carrozzino, triciclo e quadriciclo), e costruiti dallo stessocostruttore, aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.
Un tipo di veicolo pur presentare varianti e versioni;

2) variante, i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti:
- alla forma della carrozzeria;
- alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20 %);
- al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido);
- al ciclo (2 o 4 tempi);
- alla cilindrata (differenza superiore al 30 %);
- al numero e alla disposizione dei cilindri;
- alla potenza (differenza superiore al 30 %);
- al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
- al numero ed alla capacit` delle batterie di propulsione.
Le varianti possono presentare diverse versioni;

3) versione, i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentanodifferenze attinenti:
- alla trasmissione della potenza (cambio automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comandodel cambio . . .);
- alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30 %);
- alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30 %);
- alla massa in ordine di marcia e alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%);
- ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegatoII;

4) entit` tecnica, l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizionidi una direttiva particolare e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere omologati separatamente,ma soltanto in connessione con uno o piy tipi di veicoli determinati;

5) componente, l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una direttivaparticolare e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati indipendentemente da un veicolo.Un'entit` tecnica o un componente possono essere originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengonoal tipo (ai tipi) montato sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non originali per la sola sostituzione;

6) omologazione, l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che un tipo di veicolo soddisfatanto le prescrizioni tecniche delle direttive particolari quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore,previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;

7) approvazione, l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che una caratteristica oun'entit` tecnica (approvazione di entit` tecnica) o un componente (approvazione di componente) soddisfale prescrizioni tecniche della direttiva particolare che la o lo concerne prevista nell'elenco esaustivo che figuranell'allegato I. Le omologazioni o le approvazioni possono comportare estensioni in caso di modifiche, variantio versioni;

8) ruote gemellate, due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centridelle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono consideratecome ruota unica;

9) veicoli a propulsionebimodale [1], i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistemadi propulsione elettrico e sistema termico;

10) costruttore, la persona o l'ente responsabile verso l'autorit` competente in materiadi omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e di approvazione e dellaconformit` della produzione. Non h indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi dellacostruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entit` tecnicasoggette al procedimento di approvazione;

11) servizio tecnico, l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzionedi prove o ispezioni per conto dell'autorit` competente in materia di approvazione o omologazione di unoStato membro. Questa funzione pur essere svolta anche dalla stessa autorit` competente.

CAPITOLO II Procedura per la concessione dell'omologazione e dell'approvazione

Articolo 3

Ogni domanda di omologazione o approvazione h presentata dal costruttore presso uno Statomembro. Essa h accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II, setrattasi di omologazione o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva particolarerelativa all'entit` tecnica o al componente in questione, se trattasi di approvazione, nonchi daidocumenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di entit` tecnica o di componente,tale domanda non pur essere presentata che presso un solo Stato membro.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, approva entit` tecniche o componentiche soddisfino le seguenti condizioni:
a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e corrisponde ai dati fornitidal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I;
b) l'entit` tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che loconcerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegatoI.

2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione, le autorit` competenti dello Statomembro che effettuano queste operazioni prendono le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazionecon le autorit` competenti dello Stato membro in cui il prodotto h realizzato o introdotto nellaComunit`, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI affinchi i veicoli prodotti, immessisul mercato, messi in vendita o in circolazione nuovi siano conformi al tipo omologato e che le entit` tecnicheo i componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi siano conformi al tipo approvato.

3. Le autorit` competenti di cui al paragrafo 2 devono vigilare, all'occorrenza in collaborazione con leautorit` competenti dello Stato membro in cui il prodotto h realizzato o introdotto nella Comunit`,affinchi le disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere rispettate.

4. Lo Stato membro che procede all'omologazione h tenuto ad accettare i certificati diapprovazione rilasciati da uno o piy Stati membri, che corredano la domanda di omologazione, evitando cosldi procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 1 lettera b) per i componenti e/o le entit` tecnichegi` approvati.

5. Ogni Stato membro h responsabile delle approvazioni che ha rilasciato. Le autorit`competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo eseguono il controllo dellaconformit` della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorit` competenti degli altriStati membri che hanno rilasciato le approvazioni di componenti o di entit` tecniche.

Articolo 5

1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorit` competente dello Stato membrocompila tutte le rubriche del certificato di omologazione riportato nell'allegato III.

2. Per ogni tipo di entit` tecnica o di componente da essa approvato, l'autorit`competente dello Stato membro compila le rubriche del certificato di approvazione riportato in un allegato o inun'appendice della direttiva particolare relativa all'entit` tecnica o al componente in questione.

Articolo 6

1. Entro il termine di un mese, le autorit` competenti di ciascuno Stato membro invianoa quelle degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione compilato per ogni tipo di veicolo cheesse omologano o rifiutano di omologare.

2. Le autorit` competenti di ciascuno Stato membro osservano le disposizioni di cui alparagrafo 1 nel caso dei certificati di approvazione compilati per ogni tipo di entit` tecnica o di componenteche esse approvano o rifiutano di approvare.

Articolo 7

1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificatodi conformit` secondo il modello contenuto nell'allegato IV.A. Tuttavia gli Stati membri possono prescrivereai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento d'immatricolazione che siano riportatesul certificato di conformit` indicazioni diverse da quelle menzionate nell'allegato IV.A, purchiqueste figurino esplicitamente nella scheda informativa.

2. Per ciascuna entit` tecnica o componente non originale prodotta conformemente al tipoapprovato, il costruttore compila un certificato di conformit` secondo il modello contenuto nell'allegatoIV.B. Detto certificato non h richiesto per le entit` tecniche o i componenti originali.

3. Nel caso in cui l'entit` tecnica o il componente da approvare non soddisfi la sua funzioneoppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cuiil rispetto di uno o piy prescrizioni pur essere verificato soltanto quando l'entit` tecnicao il componente da approvare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambitodell'approvazione dell'entit` tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato in conformit`.Il certificato di approvazione dell'entit` tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioniconcernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizionih verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell'approvazione di un'entit`tecnica o di un componente rilasciata conformemente all'articolo 4 h tenuto ad apportare su ciascuna entit`tecnica o su ciascun componente conforme al tipo approvato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazionedel tipo e, se la direttiva particolare lo prevede, il marchio di approvazione di cui all'articolo 8. In quest'ultimocaso, non h tenuto a compilare il certificato previsto al paragrafo 2.

5. Il titolare del certificato di approvazione che, a norma del paragrafo 3, contiene restrizioniconcernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entit` tecnica o per ciascun componente prodottoinformazioni dettagliate concernenti tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

6. Il titolare dell'approvazione di entit` tecniche non originali, rilasciata in connessionecon uno o piy tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entit` tecniche informazioni dettagliateche permettano di determinare tali veicoli.

Articolo 8

1. Ogni veicolo prodotto in conformit` al tipo omologato deve recare una marcatura compostadei seguenti elementi:
- il numero di omologazione;
- la lettera minuscola "e" seguita dal numero o dalla sigla indicante lo Stato membro che la procedutoall'omologazione;
- l'identificazione del veicolo (lettere o cifre).

2. Ogni entit` tecnica ed ogni componente prodotti in conformit` del tipo approvatodevono recare, se previsto dalla direttiva particolare ad essi relativo, un marchio di approvazione conforme alleprescrizioni di cui all'allegato V.
Tuttavia, le indicazioni contenute in detto marchio di approvazione possono essere completate con indicazioni aggiuntiveche consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entit` tecnica o del componentein questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relativea dette entit` tecniche o componenti.

Articolo 9

1. Il costruttore h responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascuna entit`tecnica o di ciascun componente in conformit` al tipo omologato o approvato. L'arresto definitivo dellaproduzione, nonchi qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, devono esserecomunicati dal titolare dell'omologazione o dell'approvazione alle autorit` competenti dello Stato membroche avevano rilasciato l'omologazione o l'approvazione stessa.

2. Qualora ritengano che siffatto cambiamento non comporti la modifica dell'attuale certificatodi omologazione o approvazione o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione o approvazione, le autorit`competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore.

3. Qualora constatino che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifichinuove verifiche o nuove prove le autorit` competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informanoil costruttore ed effettuano le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportino una modifica del certificatodi omologazione o approvazione gi` rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, queste stesse autorit`trasmettono i documenti cosl aggiornati alle autorit` competenti degli altri Stati membri entro iltermine di un mese a decorrere dalla data della loro emissione.

4. Nel caso in cui un certificato di omologazione o di approvazione cessi di avere validit`a causa di un provvedimento di revoca o dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologatoo dell'entit` tecnica o del componente approvato, le autorit` competenti dello Stato membro che haproceduto a questa omologazione o approvazione, lo comunicano entro un mese alle autorit` competenti deglialtri Stati membri.

Articolo 10

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazione constata che veicoli,entit` tecniche o componenti non sono conformi al tipo da esso stesso omologato o approvato, esso prendele misure necessarie per assicurare nuovamente la conformit` della produzione con il tipo omologato o approvato.Le autorit` competenti di detto Stato membro comunicano a quelle degli altri Stati membri le misure preseche possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione o approvazione.

2. Se uno Stato membro constata che veicoli, entit` tecniche o componenti non sono conformial tipo omologato o approvato, pur chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazionedi verificare le diversit` riscontrate. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazioneesegue il controllo nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta. Se accertano un difetto diconformit`, le autorit` competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione prendonole misure previste al paragrafo 1.

3. Le autorit` competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il terminedi un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione o approvazione concessa nonchi dei motivi che giustificanotale provvedimento.

4. Nei casi in cui lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o approvazione contestail difetto di conformit` di cui h stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano percomporre la controversia. La Commissione h tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioniopportune al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 11

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, purriconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'approvazione di veicoli, di componentie di entit` tecniche stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabiliteda normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunit`e i paesi terzi.

Articolo 12

Se uno Stato membro accerta che veicoli, entit` tecniche o componenti appartenenti adun tipo omologato o approvato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso pur, per un periodomassimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Esso informaimmediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

Articolo 13

Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione o di approvazione, di divieto di vendita odi uso di un veicolo, di un'entit` tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottatein applicazione della presente direttiva, h motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessatocon l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei terminientro i quali gli stessi ricorsi possono essere proposti.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltrela data di cui all'articolo 18, i nomi e gli indirizzi:
a) delle autorit` competenti in materia di omologazione o di approvazione e, se necessario, dei settoriper i quali esse sono responsabili,
b) dei servizi tecnici designati, specificando le procedure di prova per le quali ciascuno di essi h statodesignato. Detti servizi devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratoridi prova (EN 45001), nel rispetto delle seguenti condizioni:
i) un costruttore non pur essere designato come servizio tecnico, salvo i casi espressamente previsti dalledirettive particolari;
ii) ai fini della presente direttiva, l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non h consideratoeccezionale purchi abbia il consenso dell'autorit` competente in materia di omologazione e approvazione.

2. Un servizio designato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione purchiedere agli Stati membri di fornire prove in merito.
I servizi di un paese terzo possono essere notificati in quanto servizio tecnico designato solo nell'ambito diaccordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunit` con il paese terzo suddetto.

CAPITOLO III Condizioni per la libera circolazione dei veicoli e disposizionitransitorie

Articolo 15

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazionee l'uso di veicoli nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere presentati per la prima immatricolazionesoltanto i veicoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entit`tecniche o di componenti nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere immessi sul mercato e venduti laprima volta per essere utilizzati negli Stati membri soltanto le entit` tecniche e i componenti conformialla presente direttiva.

3. I requisiti specifici da applicare ai veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma,lettera b), sono definiti in conformit` alla procedura prevista dall'articolo 16.
Nel frattempo, gli Stati membri possono mantenere le loro legislazioni nazionali relative a questo tipo di veicoli.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

a) gli Stati membri che, per quanto concerne i ciclomotori, hanno nella loro legislazione nazionaleprescrizioni particolari relative alla presenza di pedali e/o al sistema di trasmissione nonchi alla limitazionedella massa, possono tuttavia continuare ad applicare tali prescrizioni nazionali per un periodo massimo di treanni a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva;
b) gli Stati membri possono esentare dal rispetto di una o piy prescrizioni delle direttive particolarii veicoli, le entit` tecniche o i componenti destinati:
- a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unit` all'anno per tipo di veicolo o per tipodi componente o per tipo di entit` tecnica;
- oppure alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezionecivile o a lavori pubblici.
Tali deroghe devono essere comunicate agli Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data dellaloro concessione;
c) le omologazioni e le approvazioni concesse a livello nazionale prima della messa in applicazione della presentedirettiva o delle direttive particolari che sostituiscono le prescrizioni nazionali corrispondenti restano validenei territori degli Stati membri che le hanno concesse per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalladata alla quale le prescrizioni nazionali sono sostituite dalla presente direttiva o dalle corrispondenti direttiveparticolari.
Uno stesso periodo di quattro anni h parimenti esteso ai tipi di veicoli, di entit` tecniche o dicomponenti conformi alle disposizioni nazionali vigenti prima dell'applicazione della presente direttiva o delledirettive particolari in quegli Stati membri che utilizzavano sistemi legislativi diversi dall'omologazione o dall'approvazione.
I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazionedurante questo periodo; il loro uso non h limitato nel tempo.
L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso delle entit` tecniche e dei componenti destinati ai veicolidi cui sopra non sono limitati nel tempo.

5. La presente direttiva non pregiudica la facolt` degli Stati membri di prescrivere,nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione degli utilizzatori durantel'uso dei veicoli in questione, purchi cir non implichi modifiche dei veicoli.

CAPITOLO IV Procedura per l'adeguamento al progresso tecnico

Articolo 16

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:
- gli allegati da I a VI,
- le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato I, che saranno esplicitamente designate in ciascunadi dette direttive sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 17

Al piy tardi due anni dopo la data fissata all'articolo 18, la Commissione riferir`al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'applicazione della presentedirettiva.
Dopo aver proceduto a consultazioni appropriate, la Commissione presenter` le sue conclusioni in meritoalle eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva, corredate se del caso di proposte di modifica.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrativenecessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente laCommissione.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva osono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit` del riferimentosono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo)sono accompagnati dalla menzione "CONF" se deve essere verificata la loro conformit` con i datiforniti dal costruttore oppure dalla menzione "DP" se deve essere verificata la loro conformit`con le prescrizioni emanate a livello comunitario.

Numero
della
rubrica
Rubrica
Menzione
1.
Marca
CONF
2.
Tipo/variante/versione
CONF
3.
Nome e indirizzo del costruttore del veicolo
CONF
4.
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del veicolo
CONF
5.
Categoria di veicolo
CONF
6.
Numero di ruote e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote
CONF
7.
Schema indicativo del telaio
CONF
8.
Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)
CONF
9.
Marca e denominazione del motore
CONF
10.
Tipo di accensione del motore
CONF
11.
Ciclo del motore
CONF
12.
Sistema di raffreddamento del motore
CONF
13.
Tipo di lubrificazione del motore

CONF
14.
Numero e configurazione dei cilindri o degli statori (in caso di motore a pistone rotante) del motore
CONF
15.
Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (in caso di motore a pistone rotante) del motore
CONF
16.
Diagramma di distribuzione completo del motore
CONF
17.
Rapporto volumetrico di compressione del motore
CONF
18.
Coppia massima e potenza massima netta del motore

- ad accensione comandata o spontanea
DP

- elettrico
CONF
19.
Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli
DP
20.
Serbatoio di carburante

DP
21.
Batteria(e) di propulsione
CONF
22.
Carburatore o altro sistema di alimentazione del motore (tipo e marchio di fabbrica)
CONF
23.
Tensione nominale di alimentazione elettrica (voltaggio)
CONF
24.
Generatore (tipo e potenza massima)
CONF
25.
Masse e dimensioni
DP
26.
Dispositivi di traino e di fissaggio
DP
27.
Velocit` massima per costruzione del veicolo
DP
28.
Misure contro l'inquinamento atmosferico
DP
Numero
della
rubrica
Rubrica
Menzione
29.
Pneumatici
DP
30.
Trasmissione
CONF
31.
Frenatura
DP
32.
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo
DP
33.
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa h stabilitanelle prescrizioni d'installazione di cui al punto 32
DP
34.
Avvisatore acustico
DP
35.
Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore
DP
36.
Compatibilit` elettromagnetica
DP
37.
Livello sonoro e dispositivo di scappamento
DP
38.
Retrovisore o retrovisori
DP
39.
Sporgenze esterne
DP
40.
Cavalletto (eccettuati i veicoli con almeno tre ruote)
DP
41.
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo
DP
42.
Vetri, tergicristalli, lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote,tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria
DP
43.
Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote
DP
44.
Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadriciclimuniti di carrozzeria
DP
45.
Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli
CONF
46.
Identificazione dei comandi, spie e indicatori
DP
47.
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio)
DP

Nota

Le direttive particolari prevederanno norme specifiche per i ciclomotori a prestazioni ridotte,cioh per i ciclomotori muniti di pedali, di un motore ausiliario di potenza inferiore o pari a 1 kW e aventivelocit` massima per costruzione inferiore o pari a 25 km/h. Queste norme specifiche riguarderanno in particolaregli elementi e le caratteristiche di cui alle rubriche 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 e 46 del presente allegato.

ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA (a) (Modello)

Le seguenti informazioni, concernenti il veicolo da omologare, l'entit` tecnica o il componenteda approvare, devono essere fornite in triplice copia ed includere l'indice del contenuto. Eventuali disegni devonoessere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore, sonorichieste informazioni riguardanti le relative prestazioni. La scheda informativa deve recare un numero d'ordineattribuito dal richiedente.

A. INFORMAZIONI COMUNI RELATIVE A CICLOMOTORI, MOTICICLI, TRICICLI E QUADRICICLI

0. Dati generali
0.1. Marca: .
0.2. Tipo (specificare le eventuali varianti e versioni: ogni variante e ogni versione deve essere identificatacon un codice numerico o alfanumerico): .
0.3. Mezzi di identificazione del tipo se indicati sul veicolo (b): .
0.3.1. Posizione della indicazione: .
0.4. Categoria del veicolo (c): .
0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .
0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .
0.7. Posizione e modo di applicazione delle iscrizioni regolamentari sul telaio: .
0.7.1. La numerazione nella serie del tipo inizia dal n.: .
0.8. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione per i componenti e le entit` tecniche: .
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo
1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo: .
1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: .
1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma): .
1.4. Posizione e disposizione del motore: .
2. Masse (in kg) (d)
2.1. Massa del veicolo in ordine di marcia: .
2.1.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .
2.2. Massa del veicolo in ordine di marcia con guidatore: .
2.2.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi: .
2.3. Massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: .
2.3.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .
2.3.2. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .
2.4. Capacit` di spunto in salita con la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore:.
2.5. Massa massima trainabile (eventuale): .
3. Motore (e)
3.0. Costruttore: .
3.1. Marca: .
3.1.1. Tipo (quale apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): .
3.2. Motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea
3.2.1. Caratteristiche specifiche del motore
3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (9)
3.2.1.2. Numero, disposizione e ordine di accensione dei cilindri: .
3.2.1.2.1. Alesaggio: . . . . . . mm (f)
3.2.1.2.2. Corsa: . . . . . . mm (f)
3.2.1.3. Cilindrata: . . . . . . cm3 (g)
3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2): .
3.2.1.5. Disegni della testata del cilindro, del o dei pistoni, dei segmenti dei pistoni e del o dei cilindri:.
3.2.1.6. Regime al minimo (2): . . . . . . min-1
3.2.1.7. Potenza netta massima: . . . . . . kW a . . . . . . min-1
3.2.1.8. Coppia netta massima: . . . . . . Nm a . . . . . . min-1
3.2.2. Carburante gasolio/benzina/miscela/GPL/altri (9):
3.2.3. Serbatoio del carburante
3.2.3.1. Capacit` massima (2): .
3.2.3.2. Disegno del serbatoio con indicazione dei materiali utilizzati: .
3.2.3.3. Schema che illustri con chiarezza la posizione del serbatoio sul veicolo: .
3.2.4. Alimentazione di carburante
3.2.4.1. A carburatore/i: sl/no (9)
3.2.4.1.1. Marca o marche: .
3.2.4.1.2. Tipo o tipi: .
3.2.4.1.3. Numero: .
3.2.4.1.4. Regolazioni (2)
vale a dire:
3.2.4.1.4.1. Diffusori: .
3.2.4.1.4.2. Livello in vaschetta: .
3.2.4.1.4.3. Massa del galleggiante: .
3.2.4.1.4.4. Ago del galleggiante: .
oppure
3.2.4.1.4.5. Curva del carburante in funzione della portata d'aria e regolazioni necessarie per rispettare la curva:.
3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (9)
3.2.4.1.5.1. Principio o principi di funzionamento: .
3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sl/no (9)
3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: .
3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: .
Iniezione diretta/precamera/camera di turbolenza (9)
3.2.4.2.3. Pompa di iniezione
o
3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .
3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .
oppure:
3.2.4.2.3.3. Portata massima di carburante (9) (2): . . . . . . m3/corsa o ciclo per un regime dellapompa di: . . . . . . min-1 oppure diagramma caratteristico: .
3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2): .
3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (2):
3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (9)
3.2.4.2.4. Regolatore
3.2.4.2.4.1. Tipo: .
3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione
3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: . . . . . . min-1
3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: . . . . . . min-1
3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: . . . . . . min-1
3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione
3.2.4.2.5.1. Lunghezza: . . . . . . mm
3.2.4.2.5.2. Diametro interno: . . . . . . mm
3.2.4.2.6. Iniettore o iniettori
o
3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .
3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .
oppure
3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2): . . . . . . kPa
oppure curva caratteristica (2): .
3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo (se esiste)
o
3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .
3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .
oppure
3.2.4.2.7.3. Descrizione: .
3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario (se esiste)
o
3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .
3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: .
oppure
3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: .
3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sl/no (9)
o
3.2.4.3.1. Descrizione del sistema: .
3.2.4.3.2. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single/multi-point) (9)/Iniezionediretta/altro (specificare) (9): .
oppure
3.2.4.3.2.1. Marca o marche della pompa di iniezione: .
3.2.4.3.2.2. Tipo o tipi della pompa di iniezione: .
3.2.4.3.3. Iniettori: pressione d'apertura (2): . . . . . . kPa
oppure curva caratteristica (2): .
3.2.4.3.4. Fasatura dell'iniezione: .
3.2.4.3.5. Sistema di avviamento a freddo
3.2.4.3.5.1. Principio o principi di funzionamento: .
3.2.4.3.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (9) (2): .
3.2.4.4. Pompa di alimentazione: sl/no (9)
3.2.5. Impianto elettrico
3.2.5.1. Tensione nominale: . . . . . . V, terminale a massa pos./neg. (9)
3.2.5.2. Generatore
3.2.5.2.1. Tipo: .
3.2.5.2.2. Potenza nominale: . . . . . . W
3.2.6. Accensione
3.2.6.1. Marca o marche: .
3.2.6.2. Tipo o tipi: .
3.2.6.3. Principio di funzionamento: .
3.2.6.4. Curva dell'anticipo di accensione oppure punto di funzionamento caratteristico (anticipo fisso) (2):.
3.2.6.5. Fasatura iniziale (2): . . . . . . gradi prima del PMS
3.2.6.6. Apertura dei contatti (2): . . . . . . mm
3.2.6.7. Angolo di chiusura (2): .
3.2.6.8. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .
3.2.6.8.1. Descrizione e disegno del dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .
3.2.6.8.2. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi di accensione resistivi,indicazione della resistenza nominale per metro: .
3.2.7. Sistema di raffreddamento (liquido/aria) (9)
3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .
3.2.7.2. A liquido
3.2.7.2.1. Natura del liquido: .
3.2.7.2.2. Pompa o pompe di circolazione: sl/no (9)
3.2.7.3. Ad aria
3.2.7.3.1. Ventilatore: con/senza (9)
3.2.8. Sistema di aspirazione
3.2.8.1. Compressore: con/senza (9)
3.2.8.1.1. Marca o marche: .
3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .
3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico . . . . . . kPa, eventuale valvoladi sfiato)
3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: con/senza (9)
3.2.8.3. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore,prese d'aria supplementari, ecc.): .
3.2.8.3.1. Descrizione del collettore di aspirazione (con disegni e/o fotografie): .
3.2.8.3.2. Filtro dell'aria, disegni: . oppure
3.2.8.3.2.1. Marca o marche: .
3.2.8.3.2.2. Tipo o tipi: .
3.2.8.3.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: . oppure
3.2.8.3.3.1. Marca o marche: .
3.2.8.3.3.2. Tipo o tipi: .
3.2.9. Sistema di scarico
3.2.9.1. Disegno del sistema di scarico completo: .
3.2.10. Sezione trasversale minima delle luci di entrata e di uscita: .
3.2.11. Distribuzione o dati equivalenti
3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti, oppuredettagli relativi alla regolazione di altri sistemi possibili: .
3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (9):
3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizionee disegni): .
3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati in altre rubriche):.
3.2.12.2.1. Descrizione e/o disegni: .
3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per motori ad accensione spontanea):.
3.3. Motore elettrico di trazione
3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .
3.3.1.1. Massima potenza oraria: . . . . . . kW
3.3.1.2. Tensione di esercizio: . . . . . . V
3.3.2. Batteria
3.3.2.1. Numero di elementi: .
3.3.2.2. Massa: . . . . . . kg
3.3.2.3. Capacit`: . . . . . . A.h (Amphre/ora)
3.3.2.4. Posizione: .
3.4. Altri motori o propulsori e loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di questi motori o propulsori):.
3.5. Temperature ammesse dal costruttore
3.5.1. Sistema di raffreddamento
3.5.1.1. Raffreddamento a liquido
Temperatura massima all'uscita: . . . . . . oC
3.5.1.2. Raffreddamento ad aria
3.5.1.2.1. Punto di riferimento: .
3.5.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: . . . . . . oC
3.6. Sistema di lubrificazione
3.6.1. Descrizione del sistema
3.6.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante (se esiste): .
3.6.1.2. Sistema di alimentazione (pompa/iniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, ecc.) (9):.
3.6.2. Miscela olio/carburante
3.6.2.1. Percentuale: .
3.6.3. Refrigeratore dell'olio: sl/no (9)
3.6.3.1. Disegno o disegni: . . . . . . oppure .
3.6.3.1.1. Marca o marche: .
3.6.3.1.2. Tipo o tipi: .
4. Trasmissione (h)
4.1. Schema della trasmissione: .
4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .
4.3. Frizione (tipo): .
4.4. Cambio
4.4.1. Tipo: automatico/manuale (9)
4.4.2. Sistema di comando: manuale/a pedale (9)
4.5. Rapporti di trasmissione

N
R1
R2
R3
Rt
Minimo per cambio
continuo

1
2
3
. . .

Massimo per cambio
continuo

Retromarcia
N = marcia.
R1 = rapporto dell'albero primario (rapporto tra il regime del motore e il numero di giri dell'albero primariodel cambio).
R2 = rapporto dell'albero secondario (rapporto tra il numero di giri dell'albero primario e quello dell'alberosecondario del cambio).
R3 = rapporto finale (rapporto fra il numero di giri dell'albero di uscita del cambio e le ruote motrici).
Rt = rapporto totale di trasmissione.

4.6. Velocit` massima del veicolo e marcia con la quale essa h ottenuta (in km/h) (i):
.
4.7. Tachimetro e contachilometri: sl/no
4.7.1. Marca o marche: .
4.7.2. Tipo o tipi: .
5. Sospensione
5.1. Disegno dei dispositivi di sospensione: .
5.2. Pneumatici (categoria, dimensioni e carico massimo) e cerchioni normalmente montati: .
5.2.1. Circonferenza di rotolamento nominale: .
5.2.2. Pressione dei pneumatici raccomandata: dal costruttore: . . . . . . kPa
5.2.3. Combinazione o combinazioni di pneumatici/cerchioni: .
6. Dispositivo di sterzo
6.1. Meccanismo e comando
6.1.1. Tipo di meccanismo: .
7. Freni
7.1. Schema dei dispositivi di frenatura: .
7.2. Freno anteriore e posteriore a disco e/o a tamburo
7.2.1. Marca o marche: .
7.2.2. Tipo o tipi: .
7.3. Disegno degli organi di frenatura:
7.3.1. Ganasce e/o pinze
7.3.2. Guarnizioni e/o pastiglie
7.3.3. Leve e/o pedali del freno
7.3.4. Serbatoio o serbatoi di liquido idraulico (se necessario): .
7.4. Altri dispositivi (se necessario), disegno e descrizione: .
8. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
8.1. Tabella di tutti i dispositivi (numero, marca o marche, modello, marchio o marchi di approvazione, intensit`massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia corrispondente): .
8.2. Schema della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .
8.3. Dispositivo di segnalazione di emergenza (se esiste): .
8.4. Dispositivi supplementari per veicoli speciali: .
9. Equipaggiamenti
9.1. Dispositivi di traino (se esistono)
9.1.1. Tipo o tipi: gancio/occhione/altri
9.1.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione del dispositivo o dei dispositivi ditraino: .
9.2. Sistemazione e identificazione dei comandi, spie e indicatori
9.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: .
9.3. Iscrizioni regolamentari
9.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione delle iscrizioni regolamentari e del numero del telaio:.
9.3.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la parte ufficiale delle iscrizioni (indicazione delle dimensioni):.
9.3.3. Fotografie e/o disegni del numero del telaio (indicazione delle dimensioni): .
9.4. Dispositivo(i) di protezione contro un uso non autorizzato
9.4.1. Tipo di dispositivo(i): .
9.4.2. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i): .
9.5. Avvisatore(i) acustico(i)
9.5.1. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i) e destinazione: .
9.5.2. Marca o marche: .
9.5.3. Tipo(i): .
9.5.4. Nome e indirizzo del(dei) costruttore(i): .
9.5.5. Marchio di approvazione: .
9.5.6. Disegno(i) che illustra(no) la posizione dell'avvisatore (degli avvisatori) acustico(i) rispetto alla strutturadel veicolo: .
9.5.7. Particolari relativi al modo di fissaggio, compresa la parte della struttura del veicolo sulla quale h(sono) fissato(i) l'avvisatore (gli avvisatori) acustico(i): .
9.6. Posizione della targa di immatricolazione posteriore dei motocicli (indicare le eventuali varianti: all'occorrenzapossono essere utilizzati dei disegni): .
9.6.1. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: .

aeZA`B. INFORMAZIONI CONCERNENTI ESCLUSIVAMENTE I CICLOMOTORI A DUE RUOTE, I MOTOCICLI
1. Equipaggiamento
1.1. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)
1.1.1. Marca: .
1.1.2. Marchio di approvazione: .
1.1.3. Variante: .
1.1.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura dei veicoli:.
1.1.5. Dettagli relativi al sistema di fissaggio nonchi alla parte della struttura del veicolo cui hfissato il retrovisore: .
1.2. Cavalletto
1.2.1. Tipo: centrale e/o laterale
1.2.2. Disegno che illustra la posizione del cavalletto o dei cavalletti rispetto alla struttura del veicolo: .
1.3. Fissazioni per la motocarrozzetta di motocicli (se esistono): .
1.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione: .
1.4. Dispositivi di ritenuta per passeggeri
1.4.1. Tipo: cinghie e/o maniglie
1.4.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione: .

aeZA`C. INFORMAZIONI CONCERNENTI UNICAMENTE I CICLOMOTORI A TRE RUOTE, TRICICLI E I QUADRICICLI
1. Dimensioni e masse (in mm e kg) (riferirsi eventualmente agli schizzi)
1.1. Dimensioni da rispettare per la carrozzatura di un telaio non carrozzato
1.1.1. Lunghezza: .
1.1.2. Larghezza: .
1.1.3. Altezza a vuoto: .
1.1.4. Sbalzo anteriore: .
1.1.5. Sbalzo posteriore: .
1.1.6. Posizioni limite del baricentro del veicolo carrozzato: .
.
1.2. Masse (d)
1.2.1. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: .
2. Equipaggiamento
2.1. Carrozzeria
2.1.1. Tipo di carrozzeria: .
2.1.2. Schema complessivo quotato dell'interno: .
2.1.3. Schema complessivo quotato dell'esterno: .
2.1.4. Materiali e metodi di costruzione: .
2.1.5. Porte per gli occupanti, serrature e cerniere: .
2.1.6. Configurazione, dimensioni, senso ed angolo di apertura massima delle porte: .
2.1.7. Disegno delle serrature e delle cerniere e della loro posizione nelle porte: .
2.1.8. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .
2.2. Parabrezza ed altri vetri
2.2.1. Parabrezza
2.2.1.1. Materiali utilizzati: .
2.2.2. Altri vetri
2.2.2.1. Materiali utilizzati: .
2.3. Tergicristallo del parabrezza
2.3.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .
2.4. Lavacristallo del parabrezza
2.4.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .
2.5. Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento
2.5.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .
2.6. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)
2.6.1. Marca: .
2.6.2. Marchio di approvazione: .
2.6.3. Variante: .
2.6.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo:.
2.6.5. Dettagli relativi al modo di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui il retrovisoreh fissato: .
2.7. Sedili
2.7.1. Numero: .
2.7.2. Posizione: .
2.7.3. Coordinate o schizzo del punto R (j)
2.7.3.1. Sedile del conducente: .
2.7.3.2. Altri posti a sedere: .
2.7.4. Inclinazione prevista per lo schienale
2.7.4.1. Sedile del conducente (se esiste): .
2.7.4.2. Altri posti a sedere: .
2.7.5. Corsa di regolazione del sedile (se esiste)
2.7.5.1. Sedile del conducente: .
2.7.5.2. Altri posti a sedere: .
2.8. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo (se previsto)
2.8.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne il sistema di riscaldamento se questo utilizzail calore del fluido di raffreddamento del motore: .
2.8.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne il riscaldamento se vengono usati come sorgentedi calore l'aria di raffreddamento o i gas di scarico del motore, comprendente
2.8.2.1. Schema complessivo del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo (e la sistemazionedei dispositivi fonoassorbenti, compresa la posizione dei punti di scambio di calore): .
2.8.2.2. Disegno complessivo dello scambiatore di calore per i sistemi di riscaldamento che utilizzano i gas discarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamentoche utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): .
2.8.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore con indicazionedello spessore di parete, dei materiali usati e delle caratteristiche della superficie: .
2.8.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri componenti importanti del sistema di riscaldamento, ad esempiola ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: .
2.9. Cinture di sicurezza
2.9.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza con indicazione dei posti sui quali possono essere installate:.
D/P
Marchio di approvazione completo
Eventuale variante

Sedili anteriori
.
.
.
Sedili posteriori
.
.
.
Sedili posteriori centrali e sedili anteriori centrali
.
.
.
Opzioni supplementari (ad esempio, sedile con regolazione in altezza, dispositivo di precaricamento, ecc.)
.
.
.
D = lato conducente
P = lato passeggero anteriore
2.10. Ancoraggi
2.10.1. Numero e posizione degli ancoraggi: .
2.10.2. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi,incluso il punto R: .
2.10.3. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati(con indicazione dei materiali): .
2.10.4. Indicazione dei tipi (7)() di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cuih munito il veicolo:

Posizione dell'ancoraggio
struttura
del veicolo
struttura
del sedile
Anteriore

sedile di destra
"
Y
y
Y
x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore
"
y
x
esterno
interno

sedile centrale
"
Y
y
Y
x
ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore
"
y
x
destra
sinistra

sedile di sinistra
"
Y
y
Y
x
ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore
"
y
x
esterno
interno
Posteriore

sedile di destra
"
Y
y
Y
x

ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore
"
y
x
esterno
interno

sedile centrale
"
Y
y
Y
x
ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore
"
y
x
destra
sinistra

sedile di sinistra
"
Y
y
Y
x
ancoraggi inferiori

ancoraggio superiore
"
y
x
esterno
interno

2.10.5. Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio h posto nello schienaledel sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione di energia: .
"B": cintura di sicurezza subabdominale. "S": tipi speciali di cinture di sicurezza: in talcaso specificare la natura di questi tipi nelle "osservazioni". "Ar", "Br" oppure"Sr": cinture di sicurezza con riavvolgitore incorporato. "Are", "Bre" e "Sre":cinture di sicurezza con riavvolgitore e dispositivo per l'assorbimento dell'energia in almeno un ancoraggio. Note:
(8) Cancellare la o le diciture inutili.
(9) Indicare la o le tolleranze.
(a) Per ogni dispositivo approvato la descrizione pur venir sostituita da un rinvio a tale approvazione.Del pari, la descrizione non h necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi odai disegni allegati alla scheda. Per ciascuna rubrica che richiede un corredo di fotografie o di disegni, indicarei numeri degli allegati corrispondenti.
(b) I mezzi d'identificazione del tipo eventualmente utilizzati devono figurare soltanto su quei veicoli o entit`tecniche o componenti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva particolare che disciplina l'approvazione.Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo/entit`tecnica o di componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazionedal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).
(c) Classificazione in base alle seguenti categorie:
- ciclomotore a due ruote,
- ciclomotore a tre ruote e quadriciclo leggero,
- motociclo,
- motociclo con motocarrozzella,
- triciclo e quadriciclo.
(d) 1. Massa a vuoto: massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:
- equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,
- equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,
- strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuotodel veicolo,
- opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
Osservazione: Il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misura a differenza di elementiquali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio delmotore.
2. Massa in ordine di marcia: massa a vuoto alla quale h aggiunta la massa dei seguenti elementi:
- carburante: serbatoio riempito almeno al 90 % della capacit` indicata dal costruttore,
- equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamentonormale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).
Osservazione: Nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:
a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine "carburante" deve essere interpretato in mododa comprendere detta premiscela di carburante e di olio,
b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine "carburante" deve essere interpretatoin modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio h gi` incluso nella misura dellamassa a vuoto.
3. Massa massima tecnicamente ammisibile: massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio,tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacit` di carico dei pneumatici, ecc.
4. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: carico ottenuto sottraendo la massa di cui al punto 2 con ilconducente dalla massa definita al punto 3.
5. La massa del conducente h stabilita per convenzione pari a 75 kg.
(e) Per i motori ed i sistemi non classici, il costruttore deve fornire informazioni equivalenti a quelle richiestein questo titolo.
(f) Arrotondare questo valore al decimo di millimetro piy vicino.
(g) Calcolare questo valore con PI = 3,1416 ed arrotondare al cm3 piy vicino.
(h) Fornire le informazioni richieste per tutte le varianti eventualmente previste.
(i) h ammessa una tolleranza del 5 %.
(j) Per "punto R" o "punto di riferimento del sedile", si intende il punto di riferimento indicatodal costruttore che
- abbia coordinate determinate rispetto alla struttura del veicolo;
- corrisponda alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto H) per la posizione di guida odi utilizzazione normale piy bassa e piy arretrata indicata dal costruttore del veicolo per ciascunodei posti a sedere dallo stesso previsti;
- pur essere preso come riferimento, con l'assenso delle autorit` competenti, per tutti i posti asedere diversi dai sedili anteriori per i quali il "punto H" non pur essere determinato con il"sistema di riferimento tridimensionale" o con procedura per la determinazione del "punto H".

(1)() "A": cintura di sicurezza a tre punti.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE (modello)
A. PROCEDURA La compilazione di un certificato di omologazione nel quadro della procedura di omologazione comportale seguenti operazioni:
1) compilare le rubriche appositamente previste nel modello di certificato di omologazione che figura al puntoB qui appresso in base ai dati corrispondenti che figurano nella scheda informativa;
2) verificare l'esattezza dei dati corrispondenti che figurano nella scheda informativa nei casi in cui la rubricadel modello di certificato di omologazione rechi la menzione CONF ed inscrivere una crocetta in una delle due casellea seconda del risultato delle verifiche eseguite: nella prima casella se le indicazioni che figurano nella schedainformativa sono esatte e nella seconda casella se esse non sono esatte;
3) verificare la conformit` dell'elemento o della caratteristica citato nella rubrica con le prescrizionidella direttiva particolare che lo o li concerne nel caso in cui accanto alla rubrica del modello di certificatodi omologazione figuri la menzione DP e inscrivere una crocetta in una delle due caselle a seconda del risultatodelle verifiche eseguite: nella prima casella se le prescrizioni della direttiva particolare sono state rispettatee nella seconda casella se esse non sono state rispettate;
4) compilare, alla fine delle verifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3 il certificato di omologazione che figuraal punto C qui appresso.

B. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. . . . . . .
A. Numero
della rubrica
Rubrica
Menzione
SL
NO
1.
Dati generali
1.1.
Marca:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
1.2.
Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):
CONF
& {Hq};
& {Hq};
1.3.
Nome e indirizzo del costruttore:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
1.4.
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
2.
Caratteristiche construttive generali del veicolo
2.1.
Categoria del veicolo:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
2.2.
Velocit` massima per costruzione:
DP
& {Hq};
& {Hq};
2.3.
Ruote:
2.3.1.
Numero:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
2.3.2.
Disposizione simmetrica o asimmetrica (nel caso di veicoli a tre ruote):
CONF
& {Hq};
& {Hq};
2.4.
Schema indicativo del telaio:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
3.
Masse e dimensioni
DP
& {Hq};
& {Hq};
4.
Motore
4.1.
Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.2.
Marca:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.3.
Tipo (ad accensione comandata o ad accensione spontanea e/o elettrico) e denominazione:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.
Motore ad accensione comandata o spontanea:
4.4.1.
Ciclo:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.2.
Raffreddamento:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.3.
Lubrificazione:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.4.
Numero e configurazione dei cilindri o statori (nel caso di motore a pistone rotativo):
CONF
& {Hq};
& {Hq};

A. Numero
della rubrica
Rubrica
Menzione
SL
NO
4.4.5.
Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (nel caso di motore a pistone rotativo):
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.6.
Diagramma di distribuzione completo:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.7.
Rapporto di compressione (pistoni e guarnizioni):
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.8.
Potenza massima netta del motore e coppia massima:
DP
& {Hq};
& {Hq};
4.4.9.
Serbatoio o serbatoi di carburante:
DP
& {Hq};
& {Hq};
4.4.10.
Carburatore o altro sistema di alimentazione:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.11.
Tensione nominale di alimentazione (voltaggio):
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.12.
Generatore (tipo e potenza massima):
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.4.13.
Dispositivi contro l'inquinamento atmosferico:
DP
& {Hq};
& {Hq};
4.5.
Motore elettrico di propulsione:
4.5.1.
Tensione nominale di alimentazione:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.5.2.
Batteria(e) di propulsione:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.5.3.
Potenza massima netta e coppia massima:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
4.5.4.
Raffreddamento:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
5.
Trasmissione del movimento
CONF
& {Hq};
& {Hq};
6.
Pneumatici
DP
& {Hq};
& {Hq};
7.
Frenatura
DP
& {Hq};
& {Hq};
8.
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
DP
& {Hq};
& {Hq};
9.
Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.
Varie
10.1.
Segnalatore acustico:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.2.
Posizione della targa d'immatricolazione posteriore:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.3.
Interferenze elettriche ed elettromagnetiche:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.4.
Livello sonoro e sistema di scarico salvo per i veicoli elettrici:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.5.
Retrovisore(i):
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.6.
Sporgenze esterne:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.7.
Cavalletto: eccetto per i veicoli a tre e quattro ruote:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.8.
Dispositivo(i) di protezione contro un impiego non autorizzato:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.9.
Vetri, tergicristalli, lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e disappannamento dei tricicli e quadriciclimuniti di carrozzeria:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.10.
Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.11.
Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.12.
Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli:
CONF
& {Hq};
& {Hq};
10.13.
Identificazione dei comandi, spie e indicatori:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.14.
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e metodo di fissaggio):
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.15.
Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli:
DP
& {Hq};
& {Hq};
10.16.
Dispositivi di traino e fissaggio:
DP
& {Hq};
& {Hq};

C. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N.
Il sottoscritto certifica che la descrizione contenuta nella scheda informativa n. . . . . . . . fornita dal costruttorecorrisponde al Ciclomotore/Motociclo/Triciclo/Quadriciclo (1) identificato al punto 1 del presente certificatodi omologazione e presentato come prototipo di una serie di veicoli.
Dalle verifiche eseguite risulta che il veicolo descritto sopra e presentato come prototipo di una serie, soddisfa/nonsoddisfa (2) le menzioni (CONF e DP) che figurano nella presente scheda di omologazione.
Fatto a: . , addl: .
. (firma)
. (funzione)

(1) Cancellare la o le menzioni inutili.

ALLEGATO IV

A. CERTIFICATO DI CONFORMIT@ CHE ACCOMPAGNA OGNI VEICOLO DELLA SERIE DEL TIPO OMOLOGATO(Modello)

Il sottoscritto . (cognome e nome)
attesta che il ciclomotore/motociclo/triciclo/quadriciclo (9)
1. Marca: .
2. Tipo: .
2.1. Versione, se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): .
.
2.2. Variante, se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): .
.
3. Potenza massima in kW: .
4. Regime di potenza massima in giri/minuto: .
5. Cilindrata in cm3: .
6. Velocit` massima in km/h: .
7. Rumori in dB (A): .
7.1. Rumore da fermo (regime del motore): .
7.2. Rumore in marcia: .
8. Tipo di motore e ciclo (eventualmente): .
9. Massa del veicolo a vuoto in kg: .
10. Pneumatico di cui il veicolo h munito all'origine: dimensione(i) ed, eventualmente, marca: .
.
11. Numero di serie del tipo: .
h conforme al tipo omologato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
descritto nel certificato di omologazione n.: .
e nella scheda informativa n.: .
Fatto a: . ,
addl: .
.
(firma)
.
(funzione) Cancellare la o le menzioni inutili.

B. CERTIFICATO DI CONFORMIT@ CHE ACCOMPAGNA OGNI ENTIT@ TECNICA O COMPONENTE NONDI ORIGINE DELLA SERIE DEL TIPO APPROVATO (Modello)

Il sottoscritto . (cognome e norme)
attesta che il (la) . (entit` tecnica o componente)
1. Marca: .
2. Tipo: .
3. Numero di serie del tipo: .
h conforme al tipo approvato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
descritto nel certificato di approvazione n.: .
e nella scheda informativa n.: .
Fatto a: . ,
addl: .
.
(firma)
.
(funzione)

ALLEGATO V

MARCHIO DI APPROVAZIONE 1. Il marchio di approvazione h costituito:

1.1. da un rettangolo all'interno del quale h iscritta la lettera minuscola "e",seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, valea dire
- 1 per la Germania
- 2 per la Francia
- 3 per l'Italia
- 4 per i Paesi Bassi
- 6 per il Belgio
- 9 per la Spagna
- 11 per il Regno Unito
- 13 per il Lussemburgo
- 18 per la Danimarca
- 21 per il Portogallo
- EL per la Grecia
- IRL per l'Irlanda
1.2. dal numero di approvazione che corrisponde al numero del certificato di approvazione compilato per l'entit`tecnica o per il componente di cui trattasi.
Il numero di approvazione h posto al di sotto in prossimit` del rettangolo di cui al punto 1.1. Lecifre che compongono il numero di approvazione sono poste dallo stesso lato della lettera "e" e nellostesso senso. Per evitare qualsiasi confusione con altri simboli si deve evitare l'uso di cifre romane nel numerodi approvazione.
2. Il marchio di approvazione deve essere apposto sull'entit` tecnica o sul componente in modo che sia indelebilee ben leggibile anche quando l'entit` tecnica o il componente sono montati sul veicolo.
3. Nell'appendice figura un esempio di marchio di approvazione.

Appendice

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMIT@ DELLA PRODUZIONE 1. Per verificare chei veicoli, le entit` tecniche e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo omologato (veicolo)o approvato (entit` tecnica o componente), vengono applicate le seguenti disposizioni:
1.1. Il detentore dell'omologazione o dell'approvazione h tenuto:
1.1.1. a vigilare in merito all'esistenza di procedure di controllo efficace della qualit` dei prodotti
1.1.2. ad avere accesso all'attrezzatura necessaria al controllo della conformit` di ciascun tipo di veicoloomologato o di ciascun tipo di entit` tecnica o di componente approvato
1.1.3. a vigilare affinchi i dati dei risultati delle prove siano registrati ed i documenti allegati sianotenuti a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della produzione
1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristichedel prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale
1.1.5. a provvedere affinchi per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove prescritte nella direttivaparticolare che lo concerne
1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano in evidenza la non conformit`per il tipo di prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottatetutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformit` della produzione corrispondente.
1.2. Le autorit` competenti che hanno rilasciato l'omologazione o l'approvazione possono verificare in qualsiasimomento i metodi di controllo della conformit` applicati in ogni unit` di produzione.
1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di produzione.
1.2.2. L'ispettore pur selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratoriodel fabbricante. Il numero minimo dei campioni pur essere determinato in funzione dei risultati dei controllieseguiti dal fabbricante stesso.
1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validit`delle prove eseguite in applicazione del punto 1.2.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviatial servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione o di approvazione.
1.2.4. Le autorit` competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttiveparticolari applicabili ai prodotti in questione.
1.2.5. Di norma, le autorit` competenti autorizzano una ispezione all'anno. Se fosse necessario un numerodiverso di ispezioni, lo si preciser` in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezionisi constatassero risultati negativi, l'autorit` competente deve provvedere affinchi vengano adottatetutte le disposizioni necessarie per ristabilire al piy presto la conformit` della produzione.