STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“ G.A.R. Gruppo Autoriparatori Riuniti”

(aggiornato ai sensi del decreto legislativo n. 460/97)

In data 30 settembre 1998 l’assemblea straordinaria dei soci dell’associazione G.A.R. con sede in Albano Laziale Via Nettunense 330 codice fiscale 90034830589 su iniziativa dei signori firmatari del presente atto, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n.460/97, delibera di adottare il seguente nuovo Statuto

1 -  Denominazione

E’ costituita un’associazione culturale sotto la denominazione “ G.A.R. Gruppo Autoriparatori Riuniti”, c.f. 90034830589 la quale è un’associazione che non persegue scopi di lucro.

2 -  Sede

L’Associazione ha sede in Albano Laziale, Via Nettunense 330. Potranno essere istituite sedi secondarie.

3 -  Finalità

L’Associazione è senza fini di lucro, e si propone di perseguire i seguenti scopi:

-           Crescita professionale dei propri soci, affinché questo porti ad uno sviluppo economico degli stessi.

-  Contribuire alla diffusione e alla conoscenza delle problematiche inerenti alla gestione, la conduzione di un’attività di officina di riparazione di auto e moto.

-  Realizzare interessi collettivi e permeare la vita associativa anche di intenti di solidarietà sociale.

-  Promuovere e sostenere studi, ricerche ed ogni altra attività inerente tutte le espressioni della vita di un’autofficina di riparazione.

-  Pubblicare un bollettino periodico di informazioni inerenti alle tematiche associative.

-  Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero in senso lato, quali sala musica, sala lettura, sala riunioni, sala audiovisivi, trattenimenti musicali e lucidi in genere;

-  Organizzare e promuovere viaggi, corsi e centri di addestramento inerenti e connessi con l'attività di autoriparazione in genere;

-  L’attuazione di ogni altra attività, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di autoriparatore.

-  La gestione, l’acquisto e la locazione di impianti ed attrezzature capannoni, nonché l’effettuazione di ogni operazione economica, commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare senza limitazione alcuna, finalizzate all’ottenimento ed alla realizzazione degli scopi sociali.

-  Promuovere la formazione professionale in modo tale da formare professionisti del settore, promuovere ed esercitare l’aggiornamento professionale;

-  Istituire, realizzare, costituire promuovere la realizzazione di laboratori professionali che intervengano sia teoricamente sia praticamente;

4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato a norma di statuto.

5 – Soci

Sono soci aderenti all’Associazione:

-         i Fondatori

-         i Soci della Associazione

-         i Benemeriti della Associazione

-         i Beneficiari della Associazione

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi statutari ed intendono partecipare attivamente, ciascuno secondo le proprie inclinazioni e possibilità, alla vita sociale. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri nell’ambito del rapporto associativo, partecipano alle attività sociali, hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche sociali, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalle norme vigenti.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa. Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione, ed in particolare ciascuno ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. Con l’adesione all’Associazione i Soci si impegnano all’osservanza dello Statuto e del regolamento interno e l’iscrizione ha validità per il periodo di un anno solare e si rinnova tacitamente, di anno in anno, se non vengono rassegnate le dimissioni a mezzo raccomandata trasmessa entro il mese di dicembre dell’anno di scadenza. Il socio dimissionario resta comunque obbligato al  versamento della quota associativa per l’anno in corso.

6 – Ammissione all’Associazione

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che siano interessate all’attività svolta dalla stessa. Tale ammissione è subordinata alle seguenti condizioni:

a)      presentazione della domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone;

b)      pagamento delle quote sociali;

c)      accettazione senza riserve del presente statuto e dei regolamenti;

d)      accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

7.      Rapporti esterni

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre fissare, qualora lo ritenga utile alla gestione sociale, speciali quote di partecipazione per i non soci, per l’uso delle strutture e per l’ammissione alle manifestazioni, quote straordinarie per i soci a copertura di eventuali necessità sia momentanee che continuative.

8. Cessazione di appartenenza all’Associazione

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

a)      per dimissioni volontarie;

b)      per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;

c)      per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che ammette azioni ritenute disonorevoli o indegne, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione, in base alle comuni regole della civile convivenza.

I nomi dei soci dimissionari e radiati, verranno affissi nell’albo sociale e vi rimarranno esposti per almeno trenta giorni dalla deliberazione. Il socio radiato, può ricorrere, in merito al provvedimento con istanza formale al Giurì d’Onore di cui all’art. 22) del presente Statuto, adducendone in maniera chiara le motivazioni. In caso d’accoglimento dell’istanza il socio potrà riprendere le attività sociali secondo le modalità statutarie. Le delibere assembleari assunte in mancanza del socio riabilitato sono comunque valide, inappellabili e non impugnabili. La riabilitazione verrà pubblicizzata mediante affissione all’albo sociale, per la durata di trenta giorni.

I soci colpiti da provvedimenti disciplinari sono comunque tenuti al regolare pagamento della quota sociale.

9 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

a)      l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente del Consiglio Direttivo;

d)      il Comitato Esecutivo;

e)      il Segretario del Consiglio Direttivo;

f)        il Tesoriere;

g)      il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

10 – Assemblea dei soci e modifiche statutarie

L’Assemblea è sovrana in merito a tutte le questioni riguardanti la vita e le attività dell’Associazione. Alle assemblee  ordinarie e straordinarie possono partecipare tutti gli aderenti alla Associazione che abbiano compiuto la maggiore età tranne quelli sospesi o radiati a norma dell’art. 8).

L’assemblea generali dei soci è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria dal Consiglio direttivo, attraverso l’affissione nella sede sociale dell’avviso di convocazione contenente il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto economico finanziario dell’anno precedente, e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno a seguire. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata  da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Ciascuna delibera dell’Assemblea deve essere resa nota agli associati mediante affissione nella sede dell’Associazione per un tempo non inferiore a 15 giorni.

Le proposte di modifiche statutarie devono essere previamente sottoposte all’esame di una commissione nominata a doc. dall’assemblea, formata da 5 membri, che esprime parere scritto all’Assemblea. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all’Assemblea che rappresenti almeno il settantacinquepercento degli iscritti alla data di istituzione della Commissione.

11 – Partecipazione all’Assemblea e deleghe

Ogni socio nelle assemblee ordinarie o straordinarie ha diritto ad un voto ai sensi e per gli effetti dell’art.2532 c.c. Non sono ammesse deleghe. Le assemblee sia Ordinarie che Straordinarie deliberano validamente a maggioranza semplice degli intervenuti. 

12 – Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria è validamente costituita nei seguenti casi:

a)      in prima convocazione con la presente di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;

b)      in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

13 – Attribuzioni dell’Assemblea

Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:

a)      approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno sociale trascorso;

b)      eleggere con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio Direttivo;

c)      approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale, nonché il rendiconto economico e finanziario;

d)      decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all’Assemblea;

Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria:

a)      deliberare le modifiche statutarie;

b)      deliberare circa lo scioglimento dell’Associazione.

14 – Approvazione delle delibere assembleari

Le delibere dell’Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza dei voti presenti.

15 – Eleggibilità

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci che vorranno partecipare alla vita e alle iniziative associative. Gli incarichi sono generalmente a titolo gratuito, hanno la durata di tre anni e sono riconfermabili.

16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre Consiglieri compreso il Presidente, che provvederà a nominare il Vice-Presidente e ad attribuire specifici incarichi ai singoli membri.

17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto a scelta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, compresi il Presidente il Vice Presidente ed il Tesoriere. I consiglieri devono essere aderenti alla Associazione e sono rieleggibili e durano in carica 3 anni. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio coperto. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica della Associazione. Inoltre il Consiglio Direttivo:

a)      predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci, la relazione sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;

b)      determina l’ammontare dei contributi dei soci;

c)      stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;

d)      emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto;

e)      approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;

f)        amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;

g)      delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci;

h)      la nomina del Segretario da scegliersi tra i consiglieri eletti e del Comitato Esecutivo.

18 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell’Associazione, mentre per la gestione straordinaria, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Associazione può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio alle proprie funzioni.

Il Comitato Esecutivo è composta dal Presidente dal Vice Presidente dal Segretario dal Tesoriere e da altri 3 consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione della adunanze dell’Assemblea e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del libro degli aderenti all’Associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità effettua le relative verifiche, predispone da un punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Detto incarico è incompatibile con quello di Consigliere. Per la durata in carica la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori partecipano alle Assemblee e, senza diritto di voto, a quello del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con la sola facoltà di parola. Verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci.

19 – Bilancio, Patrimonio ed Esercizio Sociale

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)      dalle quote sociali;

b)      dalle eventuali elargizioni, contributi ed erogazioni fatte da soci e da terzi;

c)      dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di manifestazioni;

d)      da tutte le altre entrate che possono concorrono a vantaggio dell’Associazione per la propria attività e per l’ottenimento degli scopi sociali e da servizi resi a soci e non soci nell’ambito delle finalità statutarie;

e)      dal reddito netto prodotto da eventuali attività commerciali esercitate nell’anno solare precedente.

Il patrimonio sociale è costituito

a)      dai titoli e onorificenze comunque acquistate;

b)      dal materiale, attrezzi;

c)      dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;

d)      da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione stessa;

e)      dalle donazioni, lasciti e successioni.

Sia le entrate sia il patrimonio sociale sono interamente devolute alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio solare, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale, denominato bilancio d’esercizio, in cui si evidenzi sia l’attività istituzionale, sia quella commerciale eventuale esercitata. Il bilancio d’esercizio verrà, nei termini stabiliti dal presente Statuto, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono dalla chiusura di ogni esercizio sociale, verranno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali dell’Associazione o accantonati nel fondo riserva della Stessa. E’ comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione a meno che la distribuzione non sia disposta per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto, o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio lo stesso dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data scelta per l’Assemblea e sarà visionabile a semplice richiesta dai soci aventi diritto.

 20 – Divieto di trasmissibilità della quota sociale

E’ fatto assoluto divieto di trasferire la quota ed i diritti ed essa connessi per atto tra vivi.

 

21 – Giurì d’Onore

I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d’Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni finali del Giurì d’Onore costituiscono stretto obbligo di osservanza per le parti in causa. Esso giudicherà senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

22 – Clausola compromissoria

I soci con l’adesione all’Associazione, accettano lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione, impegnandosi a non adire ad altre autorità che non sia quella del Giurì d’Onore.

23 – Scioglimento e liquidazione

 L’Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell’Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo dell’ente, sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24 – Richiamo normativo

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia di Enti contenute nel libro primo del Codice Civile e in subordine alle norme contenute nel libro quinto del Codice Civile, e di leggi speciali.

Albano Laziale trenta settembre millenovecentonovantotto-------------------------------------------------