A partire dal 10 febbraio scorso sono in vigore i commi 8 e 9 dell’articolo 11, nonché l’articolo 39 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
Articolo 11
comma 8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
Comma 9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 8 cambia radicalmente la procedura dei cosiddetti <bollini blu> che diventano obbligatori solo in sede di revisione periodica dei veicoli, e cioè dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni due anni per i veicoli già immatricolati.
Ciò significa inoltre che l’operazione dei <bollini blu> la possono fare solo i centri di revisione, all’interno della procedura generale di revisione, quale operazione di controllo dei dispositivi di combustione e scarico.
Il comma 9 stabilisce l’obbligatorietà biennale del controllo dei cd. cronotachigrafi che deve essere esibita ( sottoforma di certificato ) in sede di revisione periodica.
Articolo 39
L’articolo 39 sopprime la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge 122/92 ( legge settoriale per l’autoriparazione), eliminando l’obbligatorietà di presentare il certificato medico tra i requisiti personali della figura del responsabile tecnico.
L’abolizione di tale obbligo – a nostro avviso – è coerente con il principio di semplificare alcuni atti amministrativi, quale obiettivo centrale del Decreto “semplificazioni”.


