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Semplificazione in materia di apprendistato

Entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 25 ottobre la nuova disciplina sull’apprendistato.Secondo la CNA di Roma, le imprese potranno avere vantaggi soprattutto sul fronte della formazione. Si attendono ora i regolamenti regionali di dettaglio.

E' attesa per il prossimo 25 ottobre l'entrata in vigore della nuova disciplina sull'apprendistato, prevista dal decreto legislativo 167/2011. La normativa prevede la disciplina tre forme di contratto. Secondo la CNA di Roma, le imprese potranno avere vantaggi soprattutto sul fronte della formazione, a patto che vengano approvati tempestivamente i regolamenti di dettaglio che la legge delega alle regioni. Due su tre delle forme di apprendistato previste, infatti, per essere operative richiedono di interventi normativi regionali.

 

Il contratto di apprendistato,  è definito secondo le seguenti tipologie:

 

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni di età e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni.

La durata del contratto non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo  non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

La durata e la modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali è demandata alla contrattazione collettiva.

 

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, e, infine, per il praticantato alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, i giovani compresi tra diciotto e ventinove anni.

Permangono gli aspetti normativi legati al contratto di apprendistato riguardo, la forma scritta del contratto, la presenza del piano formativo individuale, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.

Resta altresì inalterato il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; non variano le percentuali di limite massimo alle assunzioni degli apprendisti (100% delle maestranze qualificate e riferimento alla l. 443/1985 per le aziende artigiane).

Non cambiano  le misure previste in caso di inadempimento dell’obbligo di formazione posto in capo al datore di lavoro, prevedendo che in tale caso il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi  dell’art. 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Tra le novità del decreto legislativo, si segnale  l’utilizzo del contratto di apprendistato anche per i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, la possibilità di prolungamento in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni di cui all’art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo, fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, sono abrogati la legge 19 gennaio 1955 n.25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 Febbraio 1987 n.56,  l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Il nuovo testo prevede che per le Regioni o i settori ove la nuova disciplina non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  “le regolazioni vigenti”. In assenza della offerta formativa pubblica, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

 

Un breve commento

Il decreto legislativo, mira a semplificare la normativa legata al contratto di apprendistato, per molti anni legata all’intreccio di fonti normativi di diversi livelli (leggi nazionali, legge regionale, contrattazione collettiva).

Vengono disciplinate 3 forme di contratto di apprendistato, in un unico Testo composto da 7 articoli.

Importanti novità sono relative al momento formativo nell’apprendistato professionalizzante, fissato in 120 ore nel triennio (non più quindi l’anno), delegando alle Regioni la sola formazione di base e trasversale, ed alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, fissata ad un periodo massimo di tre anni e cinque anni solo per le figure professionali dell’artigianato.

Un ruolo di fondamentale importanza rivestono ancora oggi, seppur nello spirito di semplificazione, le Regioni , che ad esempio nell’apprendistato di tipo A), ad oggi non operativo, dovranno stabilire la regolamentazione dei profili formativi demandando alla contrattazione collettiva la modalità di erogazione della formazione aziendale, e nell’apprendistato di tipo C) dovranno stabilire la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato, fermo restando in assenza di regolamentazioni regionali, la possibilità di stipula di apposite convenzioni tra datori di lavoro con le Università, gli istituti  tecnici e professionali e le istituzioni formative.

GUARDA IL SERVIZIO DEL TG2

 

Leggi il testo del decreto

Leggi il comunicato stampa della Cna di Roma

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